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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.01.2006 30.2005.109

16 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,271 mots·~6 min·4

Résumé

Posteggio su un parcheggio riservato agli invalidi

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.109 7125/410

Bellinzona 16 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 marzo 2005 presentato da

RI 1  

contro

la decisione n° 7125/410 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.

                                         Fatti accertati il 20 gennaio 2005 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare di non aver parcheggiato sullo stallo n° 1 riservato agli invalidi, bensì su quello n° 3 destinato a tutti gli utenti.

                                 C.     La sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv.1 LCStr).

                                         Nei posteggi riservati agli invalidi é autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 seconda frase OSStr).

                                         Per l’ art. 79 cpv. 1 terza frase OSStr i posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle.

                                         Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     Preliminarmente si osserva come il ricorrente non ha mai sostenuto di essere un invalido in possesso della relativa autorizzazione e nemmeno di aver accompagnato una persona portatrice di handicap; di conseguenza la questione non verrà esaminata oltre in questa sede.

                                 4.     Dal rapporto dell’agente denunciante si evince che alle ore 11.20 del 20 gennaio 2005 “al momento di staccare l’avviso di contravvenzione alla vettura __________ targata __________ di proprietà del signor RI 1 la stessa si trovava posteggiata negli appositi stalli riservati agli invalidi, e più precisamente nel primo stallo. Visto che il veicolo non era provvisto di alcuna autorizzazione per portatori di handicap, allo stesso veniva staccato regolare avviso di contravvenzione per posteggio di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi. Per quanto riguarda la testimonianza del gerente lo stesso mi confermava che alle ore 11.40 ca. il sopraccitato si rivolgeva presso di lui per constatazione, ed effettivamente la vettura si trovava sullo stallo [n.3] indicato nello scritto [del ricorrente] del 25 gennaio 2005, nonostante tutto lo stesso non può confermare se la vettura al momento dell’avviso di contravvenzione si trovava o meno in quella posizione. E controllando la documentazione inviatami dal RI 1 non si trova nulla a sua discolpa. Pertanto, visto quanto sopra e sicuro del mio operato, propongo il mantenimento della procedura in corso (cfr. rapporto di contro-osservazioni dell’agente denunciante del 28 gennaio 2005).

                                 5.     L’agente della polizia comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio in questione e in particolare agli stalli per invalidi; di conseguenza appare improbabile che si sia sbagliato e ciò a maggior ragione in considerazione del dettagliato rapporto di contro-osservazioni di cui al considerando precedente.

                                         Oltretutto gli stalli riservati agli invalidi sono i primi due posteggi e di conseguenza un errore tra il primo ed il terzo stallo appare ancor più inverosimile (cfr. documentazione fotografica allegata al ricorso).

                                         Abbondanzialmente si rileva come le constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali ed amministrative.

                                 6.     La conferma del gerente __________ - peraltro non agli atti in quanto scritta sul retro dell’avviso di contravvenzione staccata all’insorgente - è ininfluente e non proverebbe nulla, se non che alle 11.40 la vettura di quest’ultimo era stazionata sul posteggio n° 3; tuttavia come rettamente indica l’agente, che ha parlato con il gerente della __________, non vi è alcuna prova che il veicolo alle ore 11.20, momento in cui è stata elevata la contravvenzione, non si trovasse sul parcheggio n° 1 riservato agli invalidi.

                                         L’orario in cui il gerente ha effettuato la costatazione corrisponde a quello della versione dei fatti indicata successivamente dal ricorrente (cfr. scritto dell’11 aprile 2005); pertanto è assodato che tra l’accertamento della contravvenzione con relativa apposizione dell’avviso e l’intervento del gerente sia trascorso un certo tempo e non pochi attimi come in un primo tempo ha asserito il denunciato con il termine “immediatamente” (cfr. ricorso).

                                         Inoltre il ricorrente, nonostante abbia chiesto “di rivedere questa ingiusta multa, visto anche la testimonianza del gerente della __________ e di altre persone” (cfr. lettera 21 gennaio 2005 al Municipio di __________) non ha prodotto alcuna testimonianza ulteriore che provasse lo stazionamento del suo veicolo sul terzo stallo alle ore 11.20.

                                         Abbondanzialmente si osserva come in questo lasso di tempo l’insorgente, dal momento che ha ammesso di essersi seduto in macchina dopo aver lasciato il negozio (cfr. ibidem), avrebbe potuto spostarla di due posti in pochi secondi prima di entrare a cercare il gerente.

                                 7.     Per quanto attiene al mancato rispetto del termine di 30 giorni per l’avvio della procedura ordinaria si osserva come il ricorrente ha sempre contestato l’infrazione, cosa che ha ribadito anche nel proprio gravame. Di conseguenza la sua doglianza è ininfluente all’atto pratico.

                                         Inoltre non ha mai affermato che avrebbe pagato la multa nel termine a lui impartito se la pratica non fosse stata fatta proseguire per competenza alla Sezione della circolazione.

                                 8.     Le asserite mancate risposte del Comune di __________ alle lettere del ricorrente nulla mutano alla fattispecie in quanto esulano dalla presente procedura.

                                 9.     A ragione al ricorrente è stata inflitta la multa di fr. 120.- prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese inflitte dalla Sezione della circolazione così come previsto dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 4 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 7125/410 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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