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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2005 30.2005.104

29 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·300 mots·~2 min·2

Résumé

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.104/pg 7756/409

Bellinzona 29 marzo 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 21 marzo 2005 presentato da

RI 1  

contro

la decisione n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione 18 marzo 2005 ha inflitto RI 1 SA una multa di fr. 40.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava  ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

                                 5.     Non si prelevano né tasse, né spese e nemmeno si assegnano ripetibili in quanto non previste dalla LPContr.

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 21 marzo 2005 è accolto.

                                         § Di conseguenza è annullata la decisione n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla sezione della circolazione.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, RI 1 SA

Il presidente:                                                                Il segretario:

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