Incarto n. 30.2004.90/pg 4426/290
Bellinzona 2 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 marzo 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione 20 febbraio 2004 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 10 marzo 2004 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 febbraio 2004 con cui _CRTE1 gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver effettuato alla guida del veicolo articolato __________ un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosagggio.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 23 febbraio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 9 marzo 2004.
Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: