Incarto n. 30.2004.8/pg 35503/010
Bellinzona 15 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 7 gennaio 2004 presentato da
__________ _________, (rappresentata __________ __________)
contro
la decisione __________ __________ 2004 emessa d __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il __________ __________ 2004 alle ore __________.__________ __________ __________, per il tramite del proprio rappresentante legale, ha inoltrato via telefax ricorso __________ contro la decisione __________ __________ 2003 con cui la stessa le ha inflitto una multa di fr. 300.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata sulla destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra".
B. Contro la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere per scritto alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione della stessa (art. 4 cpv.1 e 2 LPContr).
La menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il ____________________ 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, scadeva il ____________________ 2004.
C. Per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato via telefax non adempie le condizioni della forma scritta, poiché questa richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale __________.__________ /__________del ____________________ 2002; AGVE 1993 131; EGVSZ 1990 109).
Dal momento che l'invio per telefax costituisce un vizio volontario non sanabile (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b) - e ciò a differenza di un errore nell'autorità adita, che come nel caso in esame ha comportato la trasmissione degli atti all'autorità competente - il ricorso 7 gennaio 2004 deve essere dichiarato irricevibile;
D. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 7 gennaio 2004 inoltrato da __________ _________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: