Incarto n. 30.2004.7/pg 35586/090/GG
Bellinzona 15 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 31 dicembre 2003 presentato da
_________ SA, _________,
contro
la decisione _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione _________ _________ 2003 ha inflitto _________ SA una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo TI _________ _________ in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la _________ SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ _________ 2003 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, _________ SA, _________,
Il presidente: Il cancelliere: