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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2005 30.2004.378

29 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·701 mots·~4 min·2

Résumé

raccolta di funghi durante il periodo proibito

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.378/pg 164/04

Bellinzona 29 marzo 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 novembre 2004 presentato da

RI 1    

contro

la decisione n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione beni monumentali e ambientali;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei beni monumentali e ambientali con decisione 18 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-, per aver raccolto 500 grammi di funghi commestibili durante il periodo di protezione dal 7 al 13 settembre.

                                         Fatti accertati il 7 settembre 2004 in territorio di Arosio.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in sostanza di non essere a conoscenza del divieto di raccolta e si lamenta dell’elevato ammontare della multa inflittagli.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 2 ter 1bis RCFF la raccolta dei funghi è vietata dalle ore 20.00 alle ore 07.00 (divieto notturno) e dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione).

                                         Le infrazioni alle disposizione del Regolamento sulla protezione della flora e della fauna sono punite, conformemente all’art. 9 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e del relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr). Le multe sono inflitte dalla Sezione beni monumentali ed ambientali sino a fr. 10'000.- (cfr. art. 7 RCFF).

                                         Giusta l’art. 8 RCFF la vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena spetta ai Municipi, all’autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardiapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie volontarie della natura e del paesaggio, conformemente ad un apposito regolamento.

                                         Essi hanno l’obbligo di sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al Dipartimento del Territorio un rapporto di constatazione.

                                 3.     La giustificazione di non essere a conoscenza del divieto di raccolta addotta dal ricorrente, che peraltro non contesta i fatti, non può venire accolta; infatti per costante giurisprudenza l’ignoranza della legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittagli.

                                         Abbondanzialmente si rileva come in quel periodo - ritenuta oltretutto l’eccezionale annata dal profilo micologico - tutti i mass media ticinesi hanno parlato a lungo ed in modo approfondito dell’argomento e in particolare del divieto di raccolta che coincide tra l’altro con l’inizio del periodo di caccia.

                                 4.     Quo all’ammontare della multa le direttive emanate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali prevedono, per i giorni di protezione, una sanzione di base di fr. 200.-, alla quale va sommato un importo di fr. 50.- per ogni kg o frazione di kg di funghi raccolti.

                                         Nell’evenienza concreta il ricorrente, sorpreso con 500 grammi di boleti nello zaino, avrebbe potuto essere sanzionato con una multa di fr. 250.-, mentre in realtà ha ricevuto un’ammenda di fr. 180.-, poichè l’autorità di prima istanza nella commisurazione della pena ha ritenuto come attenuante la non conoscenza del periodo di divieto introdotto da una modifica del Regolamento.

                                         Pertanto per tutte le ragioni addotte la multa inflitta è rettamente commisurata ed è contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 5.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 novembre 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza è confermata la decisione n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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