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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2005 30.2004.377

29 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·824 mots·~4 min·1

Résumé

inosservanza del segnale dare precedenza con conseguente ostacolo alla circolazione

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.377/pg 28211/202

Bellinzona 29 marzo 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 28211/202 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale indicante “dare precedenza” e s’inoltrava in un’intersezione ostacolando la circolazione”.

                                         Fatti accertati il 7 ottobre 2004 in territorio di Locarno.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Pur ammettendo l’infrazione eccepisce di non aver creato ostacolo né danni e inoltre ritiene elevato l’ammontare della multa.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

                                 D.     Questa autorità ha trasmesso il rapporto di controsservazioni della polizia cantonale alla ricorrente, la quale al riguardo contesta l’ammontare della multa e si ritiene criminalizzata nonostante il fatto che per tanti anni non abbia commesso infrazioni particolari.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

                                         Alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (art. 36 cpv. 2 LCStr).

                                         Per l’art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La ricorrente ammette di non aver osservato il segnale “dare precedenza” (cfr. ricorso 25 novembre 2004), ribadendo in sostanza quanto da lei già affermato in una precedente circostanza; infatti nelle proprie osservazioni del 14 ottobre 2004 a seguito del ricevimento dell’intimazione di contravvenzione aveva addirittura scritto che “purtroppo non ci sono giustificazioni”. (cfr. lettera alla polizia cantonale di Locarno del 14 ottobre 2004).

                                 4.     Il fatto che nell’evenienza concreta non si sia verificato un incidente della circolazione con danni materiali nulla muta in relazione alla commissione dell’infrazione e non giustifica in alcun modo l’annullamento della contravvenzione in oggetto.

                                         L’insorgente inoltre ha creato un ostacolo alla circolazione poiché, se il veicolo della polizia non si fosse fermato, sarebbe avvenuto uno scontro (cfr. rapporto di controsservazioni della polizia cantonale del 14 dicembre 2004).

                                         Tale circostanza del resto non è stata nemmeno contestata espressamente dalla ricorrente in sede di controsservazioni.

                                         In proposito si osserva come i fatti a lei rimproverati sono stati constatati da un agente della polizia cantonale. Queste costatazioni dettagliate, sebbene non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e di fedefacenza, non possono tuttavia essere frutto della fantasia dell’agente denunciante che non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                 5.     Nemmeno l’asserita circostanza, secondo cui in tanti anni di guida non ha commesso particolari infrazioni, giova all’insorgente.

                                         La multa inflitta è, infatti, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 6.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 novembre 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 28211/202 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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