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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.03.2005 30.2004.370

14 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·588 mots·~3 min·3

Résumé

circolazione con autocarro sovraccarico

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.370/AMM 28162/290

Bellinzona 14 marzo 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22 novembre 2004 presentato da

RI 1

(rappresentato da RA 1)

contro

la decisione n. 28162/290 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 1° dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 12 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 30 settembre 2004 a Camorino, “con l’autocarro __________ sovraccarico”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, in cui postula in sostanza l’annullamento o una riduzione della multa;

                                         che in uno scritto del 1° dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con l’autocarro __________ sovraccarico” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione stilato il 5 ottobre 2004 dalla polizia cantonale);

                                         che l'insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma lamenta una situazione economica alquanto precaria (“guardate la mia pensione AVS per

                                         vivere 2 persone. […] Se sta multa venisse confermata devo stare un mese senza niente, a pane acqua come in prigione”) e soggiunge di avere “gestito

                                         in proprio per oltre 40 anni un’impresa di costruzioni a __________, senza mai incorrere in nessuna sanzione stradale con veicoli”;

                                         che tali giustificazioni non si riferiscono tuttavia al multato, RI 1, bensì al detentore del veicolo __________ (cfr. in particolare il certificato delle rendite AVS/AI allegato al ricorso);

                                         che quest’ultimo non risulta coinvolto nell’attuale procedimento di contravvenzione, avviato nei confronti del solo conducente dell’autocarro sovraccarico;

                                         che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare dell’impugnativa;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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