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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.04.2005 30.2004.358

4 avril 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·939 mots·~5 min·2

Résumé

fatto uso illecitamente, allo scopo di posteggiare il proprio veicolo, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.358/KRM 27025/209

Bellinzona 4 aprile 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 29.10.2004 n. 27025/209 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 3 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 29 ottobre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e alle spese di fr. 10.--, per i seguenti motivi:

                                         "ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.

                                         Fatti accertati il 17 agosto 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

                                         Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.-- a fr. 500.-- (art. 375 bis cpv. 2 CPC).

                                         In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il temine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore al dipartimento di polizia (art. 375 ter cpv. 2 CPC).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha sanzionato l’interessato, come detto, per avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace” (cfr. la decisione impugnata, con rinvio alla denuncia del 17 agosto 2004).

                                 4.     Il ricorrente non contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma giustifica il proprio agire asserendo: “come dicevo il 17.08.04 ho parcheggiato sul parcheggio che a quel tempo era evidenziato a terra con la dicitura pff commercio tale scritta come ho evidenziato nella lettera del 02.11.04 mi ha indotto a pensare che quelli fossero i parcheggi del negozio di sport __________ i quali mi erano stati indicati dalle dipendenti dell’esercizio pubblico come i posteggi dove parcheggiare ogni martedì su gentile disponibilità da parte dei __________ visto che loro il martedì sono chiusi” (ricorso del 12 novembre 2004).

                                 5.     Il denunciante, chiamato a esprimersi sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, ha sottolineato che “nel citato rapporto, datato 12 novembre 2004, si legge ‘mi era stato indicato dalle dipendenti dell’esercizio pubblico dove parcheggiare ogni martedì’; ciò non corrisponde alla realtà, lo stazionamento di veicoli privati all’interno del piazzale, escluso il personale doganale autorizzato ed i clienti della __________ Sport, è vietato e debitamente segnalato (vedi sopralluogo effettuato dal vostro collaboratore signor __________ [recte __________]. Da quanto emerge dal rapporto sopraccitato, il signor RI 1 continua deliberatamente ad occupare un fondo privato per il quale non ha nessun diritto d’uso” (cfr. osservazioni della Direzione di circondario delle dogane del 1° dicembre 2004).

                                 6.     Nelle contro-osservazioni del 17 dicembre 2004 il ricorrente ha affermato che “Innanzitutto desidero ribadire che non era mia intenzione fare un qualsiasi abuso di qualsivoglia posteggio, il fatto che io abbia chiesto alle dipendenti del locale dove loro parcheggiassero il martedì e loro mi hanno indicato quei posteggi non può essere visto dalle autorità doganali come non corrispondente a realtà basterebbe chiedere a quest’ultime se corrisponde al vero che loro parcheggiano il martedì quando è chiuso il negozio __________”.

                                 7.     In data 17 febbraio 2005 questo giudice si è premurato di chiedere a __________, contitolare dell’omonimo negozio, se effettivamente avesse autorizzato il ricorrente ad occupare il martedì - giorno di chiusura dell’esercizio - uno degli stalli assegnati al medesimo.

                                         Con scritto del 23 febbraio 2004 __________ ha confermato tale autorizzazione sostenendo che “la versione del signor RI 1 corrisponde al vero in quanto il permesso di posteggiare sul posteggio a noi assegnato era stato concesso da un membro della famiglia”.

                                 8.     In concreto, essendo il ricorrente autorizzato da un responsabile del negozio __________, affittuario e beneficiario di un diritto d’uso esclusivo, a posteggiare su uno stallo assegnato a detto negozio e non rientrando tale concessione nella fattispecie del subaffitto e della cessione a terzi, vietati dall’Amministrazione federale delle dogane, questo giudice perviene al convincimento che non sia stato commesso il reato indicato nella decisione impugnata.

                                         In siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi                 visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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