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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2004 30.2004.35

17 février 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·553 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.35/pg 6 611 603

Bellinzona 17 febbraio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 13 febbraio 2004 presentato da

________ ________,  ________,

contro

la decisione 30 gennaio 2004 emessa dall' Ufficio della protezione della popolazione, ________,

rilevato                               che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     L'Ufficio della protezione della popolazione con decisione 30 gennaio 2004 ha inflitto a ________ ________, ________, una multa di fr. 100.-, per aver omesso di presenziare e partecipare al Rapporto di incorporazione svoltosi a ________ in data 8 ottobre 2003.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 66 e 67  vLFPCi, 34 e 36 della relativa ordinanza, 17 lit.a della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla Protezione civile, la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e i suoi dipartimenti e il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di non essersi presentato al Rapporto di incorporazione in quanto ha ricevuto la lettera di convocazione con tre mesi di anticipo, senza che la stessa sia stata seguita da una seconda lettera qualche settimana prima, come invece si sarebbe aspettato ritenuto che ci troviamo in Svizzera.

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

                                         che il ricorrente non contesta i fatti oggetto della risoluzione, ma si limita a giustificare il suo agire ed in particolare il fatto di non essersi presentato al Rapporto di incorporazione in data 8 ottobre 2003;

                                         che per stessa ammissione del ricorrente egli ha ricevuto con tre mesi di anticipo la convocazione per il menzionato Rapporto;

                                         che l'insorgente non si è presentato al Rapporto, senza del resto presentare alcuna domanda di differimento, né addurre in sede ricorsuale altre giustificazioni;

                                         che il fatto di aspettarsi dal momento che siamo in Svizzera - una seconda lettera qualche settimana prima non giustifica in alcun modo il comportamento del ricorrente;

                                         che il precedente del 25 aprile 2003 relativo alla mancata entrata in servizio dell'insorgente, è ininfluente ai fini del presente giudizio;

                                         che il ricorso, contenente argomentazioni ai limiti della temerarietà, va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 66 e 67 vLPCi, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 13 febbraio 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 100.-  inflitta con decisione 30 gennaio 2004 dall'Ufficio della protezione della popolazione a ________ ________, ________.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Ufficio della protezione della popolazione, ________, ________ ________, ________,

Il presidente:                                                                            Il cancelliere:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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