Incarto n. 30.2004.343/AMM 26316/207
Bellinzona 7 febbraio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 26316/207 del 22 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 17 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 22 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “messo in circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”; fatti accertati dalla polizia cantonale il 3 agosto 2004 a Bellinzona;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 17 novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);
che la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);
che per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “messo in circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 3 agosto 2004 che precisa trattarsi degli pneumatici posteriori e di quello anteriore sinistro, soggiungendo come “la parte centrale della banda di scorrimento, su tutta la circonferenza, era completamente liscia”);
che il ricorrente lamenta un erroneo accertamento dei fatti da parte degli agenti, adducendo come “le fotografie agli atti (doc. …) mostrano che i copertoni non erano privi di antiscivolanti, mentre la dichiarazione del signor __________ (garage dove ho fatto sostituire i pneumatici) attesta che tutti i pneumatici presentavano ancora alcuni millimetri di gomma (doc. 10). Di conseguenza la gomma era di almeno 2 mm. Il minimo di 1.6 mm era pertanto rispettato”;
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, la tesi ricorsuale secondo cui gli pneumatici erano tutti in regola non è suffragata né dalle fotografie allegate al ricorso (da cui non è lontanamente possibile evincere un rilievo di almeno 1.6 mm su tutta la larghezza del battistrada), né dall’evocata dichiarazione del garagista, il quale riferisce solo degli pneumatici “da me smontati”, ossia quelli anteriori (v. allegato 2 al ricorso, punto 2), e precisa d’altro canto come “la parte interna era leggermente inferiore al resto della gomma” (v. allegato 10 al ricorso, verso il basso);
che lo stesso multato ha ammesso per di più nelle osservazioni del 24 agosto 2004, in contrasto con quanto preteso nell’impugnativa, che in taluni punti degli pneumatici anteriori il rilievo antiscivolante era di soli 1.4 mm (allegato 2 al ricorso, punto 2);
che le dichiarazioni dell’insorgente – contraddittorie – non consentono in definitiva di scostarsi dall’accertamento chiaro e lineare degli agenti denuncianti, i quali non avevano del resto motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuri di fatti a loro incerti;
che in siffatte evenienze, nulla induce a dubitare che l’interessato ha commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado, ponendosi semmai il quesito di sapere se l’inosservanza non debba estendersi anche allo pneumatico anteriore destro – non contemplato nel rapporto di contravvenzione – data l’ammissione di cui al punto 2 delle citate osservazioni 24 agosto 2004;
che tutto ben ponderato, la decisione impugnata merita conferma, la sanzione inflitta essendo in ultima analisi adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).