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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.02.2005 30.2004.340

7 février 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·872 mots·~4 min·2

Résumé

lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.340/AMM 04 1415/710

Bellinzona 7 febbraio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre (recte: 2 novembre) 2004 presentato da

 RI 1 (rappresentata da RA 1 )

contro

la decisione n. 04 1415/710 del 29 ottobre 2004 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 1° dicembre 2004 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 29 ottobre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “lavorato in qualità di cassiera, dal 02.01.2004 al 24.01.2004, a favore della __________, Lugano, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che “lei era al beneficio di un permesso dimora per svolgere attività presso altro datore di lavoro”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 3 ottobre (recte: 2 novembre) 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;

                                         che nelle osservazioni del 1° dicembre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

                                         che lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);

                                         che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

                                         che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

                                         che l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di

                                         avere lavorato come cassiera alle dipendenze della __________ a Lugano, dal 2 al 24 gennaio 2004, sprovvista di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso dimora per svolgere attività presso altro datore di lavoro”;

                                         che la ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea di avere lavorato “presso __________ Lugano [che] nel frattempo tra il 02.01.04 u.s. ed il 24.01.04 u.s. è stata assorbita da __________quindi non è stato un vero cambio di datore di lavoro ma un cambio di società ed eravamo convinti che bastava annunciarsi al momento in cui scadeva il permesso il 27.02.04 u.s. all’ufficio stranieri; e non al momento del cambiamento del passaggio di società”;

                                         che le giustificazioni addotte dall’interessata a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri che essa sapeva dell’avvicendamento societario e della conseguente modifica del datore di lavoro (v. le giustificazioni addotte nel verbale di contravvenzione del 16 febbraio 2004, a metà; cfr. anche il contratto con il nuovo datore di lavoro sottoscritto dalla multata nell’agosto 2003, act. C nel fascicolo della Sezione dei permessi e dell’immigrazione);

                                         che del resto, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

                                         che la decisione impugnata merita in definitiva conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

                                         che data la natura particolare dell’impugnativa, si giustifica nondimeno di rinunciare – in via eccezionale – al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

 .  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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