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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.11.2004 30.2004.318

25 novembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·605 mots·~3 min·3

Résumé

ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.318/pg 24600/202

Bellinzona 25 novembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 4 ottobre 2004 presentato da

  RI 1   

contro  

la decisione n° 24600/202 del 1° ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

                                 A.     Il 4 ottobre 2004  RI 1 ha inoltrato alla Sezione della circolazione uno scritto contro la decisione del 1° ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-,  per aver circolato con il veicolo  __________ impiegando durante la guida un telefono senza il dispositivo mani libere.

                                         L'allegato era redatto in lingua tedesca .

                                 B.                                               In data 25/27 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto

                                                                                   segue:

                                         "in possesso del suo scritto citato a margine la invito a comunicarmi se lo stesso deve essere considerato un ricorso oppure no.

                                        In caso affermativo le comunico che, conformemente alle norme stabilite dall'art. 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr), il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

                                        In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

                                 C.     Si rileva che il menzionato scritto intimato a mezzo raccomandata non è stato ritirato dalla ricorrente ed è stato rispedito al mittente il 5 novembre.

                                 D.     Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se lo stesso non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane depositato all'ufficio postale.

                                         Nel caso in esame l'intimazione è avvenuta mercoledì 27 ottobre 2004; essendo la raccomandata stata avvisata giovedì 28 ottobre si rileva come dal giorno successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto il 4 novembre 2004.

                                         A far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, scaduto in data 14 novembre 2004.

                                 E.     Il termine assegnato alla ricorrente, nell'ipotesi che il suo scritto fosse un ricorso, è scaduto infruttuoso.

                                 F.     Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.

                                         Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

                                 G.     Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado ella sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

                                         In via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 4 ottobre 2004 inoltrato da  RI 1  è irricevibile.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario:

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