Incarto n. 30.2004.304/pg 24663/210
Bellinzona 28 dicembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 5 ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione __________ ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato a Lugano il veicolo __________ fuori dai posti delimitati.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. La Sezione della circolazione propone di annullare in ordine la decisione 1° ottobre 2004 non essendo stato possibile provare l'avvenuta intimazione del rapporto di contravvenzione.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 2004 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: