Incarto n. 30.2004.291/pg 22551/201
Bellinzona 6 dicembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 16 settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 22551/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 10 settembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
Fatti accertati il 26 luglio 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di aver sottoscritto un contratto di locazione che prevede il diritto di occupare i parcheggi oggetto dell'infrazione.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. L'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).
Ai sensi dell'art. 375 ter cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al dipartimento di polizia.
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità designata.
3. Il ricorrente non contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a giustificare il proprio agire; in particolare asserisce di aver il diritto di posteggiare il proprio veicolo, avendo la ditta per la quale egli è impiegato sottoscritto un contratto di locazione che prevede tale possibilità.
4. I responsabili del centro commerciale __________di __________, in data 19 dicembre 2003, hanno inviato a tutte le società locatrici una circolare informativa con la direttiva a tutti gli impiegati di utilizzare esclusivamente il parcheggio loro destinato che era marcato sulla cartina.
5. Secondo l'art. 12 del contratto di locazione, siglato tra __________ e la società presso la quale lavora il ricorrente, il regolamento con le direttive riguardo ai posteggi destinati ai dipendenti fa parte integrante del contratto; le direttive con i parcheggi previsti per il personale sono del resto esposte nella bacheca delle comunicazioni posta al livello 1.
Di conseguenza alla luce della documentazione agli atti l'insorgente non ha il diritto di usufruire dei parcheggi non riservati ai dipendenti e segnalati con appositi cartelli autorizzati dal giudice di pace.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 22551/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: