Incarto n. 30.2004.277/pg 04 1160/702
Bellinzona 28 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 9 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato uno scritto contro la decisione 20 agosto 2004 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-.
B. In data 16 settembre 2004 la scrivente autorità ha invitato RI 1 a voler comunicare se lo scritto in questione era da considerarsi un ricorso contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e, in caso affermativo, a voler produrre la procura a favore di RI 1, con la quale lo autorizzava a farsi rappresentare nella vertenza.
C. Con lettera 21 settembre 2004 la ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, informava la Pretura penale che intendeva fare ricorso contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
D. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 23 agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 7 settembre 2004.
Pertanto il ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: Il segretario: