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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.02.2005 30.2004.276

7 février 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·707 mots·~4 min·1

Résumé

inosservanza di un segnale luminoso (luce rossa) e scontro; versioni discordanti

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.276/AMM 21408/210

Bellinzona 7 febbraio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2004 presentato da

RI 1   (difeso dall’avv. dott. DI 1)

contro

la decisione n. 21408/210 del 27 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste                                  le osservazioni del 15 settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 27 agosto 2004, ha ritenuto RI 1 colpevole di inosservanza di un segnale luminoso con successiva collisione, il 2 giugno 2004 in via San Gottardo a Massagno, e gli ha inflitto una multa di fr. 500.– oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 80.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 settembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 15 settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di disporre altri complementi istruttori, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che giusta l'art. 36 cpv. 2 LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza frase);

                                         che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSS), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase);

                                         che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non essersi fermato con la propria vettura davanti a un semaforo rosso, inoltrandosi di conseguenza in un’intersezione e collidendo con un veicolo proveniente da destra;

                                         che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nell’accaduto, adducendo – in estrema sintesi – di essersi inoltrato nell'intersezione con il semaforo verde (ricorso, in particolare punti 1 e 4, con rinvio alle risultanze del rapporto di polizia e alla testimonianza scritta della passeggera del multato);

                                         che la versione del ricorrente e della sua passeggera contrastano invero con le dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente, secondo cui il semaforo era verde per il proprio veicolo (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in basso);

                                         che nulla agli atti consente tuttavia di ritenere più credibile quest’ultima versione, la quale – come sottolinea a ragione il ricorrente – non trova conferma neppure nell’unica testimonianza raccolta dalla polizia, secondo cui “udivo un botto e per reazione guardavo il semaforo riguardante il mio passaggio che indicava verde” (allegato 3 al rapporto di polizia, pag. 1 verso il basso);

                                         che ciò posto, questo giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme evocate nella decisione impugnata, persistendo un ragionevole dubbio che l'interessato si sia inoltrato nell’intersezione con il semaforo verde;

                                         che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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