Incarto n. 30.2004.253/pg 19538/205
Bellinzona 2 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere _________ per statuire sul ricorso 25 agosto 2004 presentato da
______________,
contro
la decisione 13 agosto 2004 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione ha inflitto a _______ una multa di fr. 100.- per aver omesso di sottoporre il veicolo_______, entro il termine prescritto, al servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento per il fatto che la contravvenzione inflittagli è già stata pagata.
3. Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha provveduto al pagamento della contravvenzione in esame in data 21 giugno 2004, ossia il giorno dopo la scadenza del termine per effettuare il suddetto pagamento; di conseguenza è stata avviata la procedura ordinaria da parte della Sezione della circolazione.
Tuttavia la risoluzione 13 agosto 2004 della sezione della circolazione non prevede alcun aggravio per spese e tassa di giustizia e pertanto si deve concludere che il ricorrente ha già pagato integralmente quanto dovuto per l'infrazione commessa.
4. Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 2004 di è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 19538/205 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: