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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.09.2004 30.2004.227

24 septembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·623 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.227/AMM 04 1066/709

Bellinzona 24 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 luglio 2004 presentato da

________

contro

la decisione n. 04 1066/709 del 16 luglio 2004 emessa dl'Ufficio giuridico della _CRTE1

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 16 luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere presentato tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre 2003;

                                         che ______ è insorta contro tale risoluzione con un ricorso del 26 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che non sono state chieste osservazioni all'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;

                                         che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

                                         che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre 2003;

                                         che l'insorgente non nega di avere commesso l'infrazione, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:

                                         "Con la presente confermo quanto dichiarato nella mia lettera precedente del 3 maggio '04. Inoltre sempre per motivi del mio stato di salute e delle cure costosissime non riesco nemmeno a far fronte alla franchigia della cassa malati e alle partecipazioni. In tale caso l'ultima mia preoccupazione e il decreto di multa.

                                         Vorrei risparmiare ulteriori sprechi sia a me che a voi, in quanto avviare una pratica giudiziaria nei miei confronti avrebbe la stessa conclusione considerando il fatto della mia situazione finanziaria";

                                         che la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente non la esimeva tuttavia, con ogni evidenza, dal dovere di notificare entro 30 giorni il cambiamento del proprio stato civile, e ciò – contrariamente a quanto lascia intendere l'interessata nelle evocate osservazioni del 3 maggio 2004 – a prescindere dagli oneri addebitatile in seguito a una precedente domanda di modifica dell'indirizzo, così come da future spese inerenti ad altri cambiamenti personali e rinnovi di permesso;

                                         che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente, alla sua situazione finanziaria e contenuta nei limiti di legge;

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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