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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.09.2004 30.2004.188

6 septembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·971 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.188/AMM 8636/203

Bellinzona 6 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 maggio 2004 presentato da

_____

contro

la decisione n. 8636/203 del 2 aprile 2004 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni del 9 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 2 aprile 2004, ha inflitto a _____ una multa di fr. 350.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 22 gennaio 2004 in territorio di Locarno:

                                         "alla guida della vettura _________ ometteva di fermarsi ad uno 'stop', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autobus sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

                                         che _____ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 31 maggio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 9 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

                                         che ci si potrebbe invece interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, giacché il ricorso del 31 maggio 2004 è stato presentato oltre 15 giorni dopo l'intimazione della querelata decisione e il fattorino incaricato della notifica sostiene – contrariamente alle affermazioni della multata (ricorso, secondo paragrafo) – di avere regolarmente compilato l'avviso di ritiro della raccomandata;

                                         che la questione non merita tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera all'insorgente, come detto, di essersi immessa in un'intersezione senza fermarsi a uno "stop" ed essersi scontrata con un autobus avente la precedenza;

                                         che tale decisione fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 28 gennaio 2004, pag. 4):

                                         "_____ al volante del suo veicolo, viaggiava sulla Via ___ in territorio di Locarno diretta verso Piazza____. Via _____ in quel tratto presenta due corsie a senso unico.

                                         La _____ circolava sulla corsia di sinistra. Giunta allo sbocco sulla Via____, non si fermava regolarmente allo Stop fuoriuscendo con la parte anteriore del suo mezzo meccanico su quest'ultima Via.

                                         In quel frangente entrava in collisione [con] il protagonista ______, il quale a bordo del suo autobus, giungeva regolarmente da sinistra rispetto alla protagonista _____.

                                         La collisione avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore destra dell'autobus";

                                         che il ricorso si esaurisce nelle seguenti censure:

                                         "[…] la mia azione non è stata quella di «omettere» lo stop in questione, ma solo di oltrepassare ulteriormente la linea che lo delimita.

                                         Quanto scritto nella presente è lo stesso detto all'agente di polizia durante il verbale, al quale non ho potuto reclamizzare il documento perché ancora sconvolta dall'accaduto. […]";

                                         che con osservazioni del 3 marzo 2004 la ricorrente precisava di "essere uscita fuori dalla riga bianca che segnala la scritta STOP dopo aver frenato e non di aver omesso tale segnaletica", soggiungendo come "la mia colpa è stata quella di aver considerato solo il traffico dal senso destro, ma come ben sapete, nella strada di collisione il senso è anche da sinistra per gli autobus";

                                         che la multata non nega in sostanza la fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione, né si capisce come essa possa seriamente contestare l'inosservanza del segnale di stop adducendo di essersi solo limitata a "oltrepassare ulteriormente la linea che lo delimita";

                                         che l'insorgente ammette con ciò di avere contravvenuto alle norme menzionate nella decisione impugnata, in particolare al dovere sancito dall'evocato art. 14 cpv. 1 ONC di "fermarsi prima dell'intersezione";

                                         che le censure ricorsuali non consentono altresì di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione, suscettibile di compromettere gravemente la sicurezza del traffico, di recare considerevoli danni e di mettere finanche a repentaglio l'incolumità delle persone coinvolte;

                                         che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità del reato, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso va quindi respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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