Incarto n. 30.2004.154/AMM 9708/210
Bellinzona 31 agosto 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 maggio 2004 presentato da
RI1 DI1)
contro
la decisione n. 9708/210 del 16 aprile 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 10 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 aprile 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 430.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 23 maggio 2003:
"alla guida del veicolo ______ ha circolato nell'abitato di ____ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 79 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 74 km/h";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 maggio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 10 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte, pacifico risulta essere il richiamo dalla Sezione della circolazione dell'incarto inerente all'attuale procedimento;
che non è il caso invece di assumere le altre prove richieste (ricorso, pag. 2 in alto), giacché non è dato a divedere – né l'interessato spiega – in che modo tali complementi istruttori possano recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 74 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l'autorità di primo grado ha ritenuto altresì "sufficiente la documentazione esibita", concludendo che "le osservazioni prodotte del denunciato non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";
che il ricorrente si duole di come la Sezione della circolazione abbia statuito senza dar seguito a talune delle richieste da egli formulate con lettera del 2 febbraio 2004 – ribadite in successivi scritti del 3 e del 25 marzo 2004 – intese a:
"… ricevere copia della convenzione tra le polizie comunali di ____ menzionata nelle contro osservazioni della polizia;
… sapere in base a quali istruzioni tecniche (data e numero) sia stato allestito il controllo radar;
… sapere se, come e quando siano state effettuate corse di controllo nell'ambito dell'appostamento radar in questione, rispettivamente se vi è un verbale attestante la conformità del controllo alle direttive o istruzioni di cui sopra (di cui ha chiesto di ricevere copia);
… [ottenere] la prova documentale che il radar effettivamente utilizzato sarebbe stato verificato dall'UFMET nel gennaio 2003 e trovato conforme;
… [ottenere] la prova documentale che la limitazione di velocità a 50 km/h è stata posata 'in seguito a regolare pubblicazione', con indicazione di quando, come e dove essa sarebbe stata pubblicata, nonché copia della pubblicazione medesima" (ricorso, pag. 4 punto 7);
che sempre stando all'interessato, la Sezione della circolazione avrebbe documentato in modo esauriente solo l'avvenuta verifica dell'apparecchio radar, fornendo per il resto risposte incomplete in merito all'esistenza di una convenzione tra le polizie comunali, alle istruzioni tecniche secondo cui sarebbe stato allestito il controllo radar, al quesito di sapere se, come e quando siano state effettuate corse di controllo, all'esistenza di un verbale attestante la conformità del controllo alle direttive o istruzioni di cui sopra, e alla pubblicazione della segnaletica;
che ne desume, l'insorgente, una violazione del proprio diritto di essere sentito, "la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito" (ricorso, pag. 8 in fondo);
che il diritto di essere sentito, in materia penale, è assoluto, generale e incondizionato, e comporta il diritto per il prevenuto di esprimersi prima che l'autorità competente renda un giudizio a suo detrimento;
che il beneficiario non può tuttavia appellarsene per formulare richieste defatigatorie, la cui risposta non sarebbe suscettibile – comunque sia – di influire sull'esito del procedimento;
che nella fattispecie è indubbia la rilevanza del certificato di verifica dell'apparecchio radar adoperato per lo specifico controllo di velocità, cui la Sezione della circolazione ha dato riscontro;
che non si vede invece quale influsso possa avere sull'accertamento dell'infrazione l'esistenza di una valida convenzione tra le polizie comunali, la data e il numero delle istruzioni tecniche di allestimento del controllo, l'esistenza di corse di controllo e di un verbale di conformità, così come la pubblicazione della segnaletica sul foglio ufficiale;
che la Sezione della circolazione ha per altro fornito al ricorrente una convenzione tra le polizie comunali di _______, ancorché non recante l'approvazione dei Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato (cfr. il relativo allegato al rapporto 16 febbraio 2004 della polizia comunale di _________ nel fascicolo dell'autorità di primo grado), ha indicato come il controllo sia stato eseguito – comunque sia – con la collaborazione di un agente della polizia cantonale (rapporto citato, punto 1), ha prodotto una lettera 14 maggio 2003 con cui l'autorità cantonale autorizzava la polizia comunale a effettuare il controllo radar in questione, ha indicato come le corse di verifica non fossero più necessarie (rapporto citato, punto 2) e ha precisato come i limiti di velocità sono stati "ufficializzati con decisione no. 1094, del 23 settembre 1999, e pubblicati sul foglio ufficiale no. 77 del 28 settembre 1999" (cfr. dichiarazione 10 febbraio 2004 dell'Ufficio segnaletica stradale allegata al rapporto citato);
che in siffatte evenienze, ben poteva l'autorità di primo grado ritenere adempiuto il proprio dovere di far fronte alle richieste formulate dal multato, ed emanare la propria decisione senza concedere all'interessato l'ennesimo "termine per la presentazione di osservazioni complementari" postulato dal ricorrente con lettera del 25 marzo 2004 (pag. 2 in basso);
che ciò posto, il diritto di essere sentito dell'insorgente non è stato violato, sicché il ricorso è destinato su questo punto all'insuccesso;
che nel merito, nulla induce in concreto a dubitare che il multato ha effettivamente commesso l'eccesso di velocità rimproveratogli dalla Sezione della circolazione;
che l'entità della sanzione inflitta è altresì proporzionata alla gravità del reato, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).