Incarto n. 30.2004.13/pg 35547/009
Bellinzona 10 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 20 gennaio 2004 presentato da
__________ _________, _________
contro
la decisione 19 dicembre 2003 emessa da __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il 20 gennaio 2004 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 19 dicembre 2003 con cui __________ gli ha inflitto una multa di fr. 50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso dal competente giudice di pace.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 23 dicembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 7 gennaio 2004.
Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 20 gennaio 2004 inoltrato da _________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: