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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.09.2004 30.2004.119

21 septembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,156 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2004.119/KRM 04 63/808

Bellinzona 21 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria _______ per statuire sul ricorso 29 marzo 2004 presentato da

RI1 patr. da:

contro

la decisione 12 marzo 2004 n. (401) 04 63/808 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni 21 aprile 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Il 12 marzo 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a _______ una multa di fr. 3'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 500.- e alle spese di fr. 80.- per il seguente motivo:

                                         "Quale rappresentante della _________________ ha permesso alla signora _____________, di svolgere (dal 1996 al 30.04.2003) una gerenza irregolare ed incostante presso il ristorante del _______. La presenza della menzionata gerente, pari a circa 20/25 ore settimanali, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici; inoltre - la stessa - svolgeva un'altra attività."

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 53 Les pubb, 81 e 82 RLes pubb.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _______ si aggrava a questo giudice chiedendo in via principale l'annullamento della decisione e in via subordinata la riduzione della multa.

                                         Sostiene che la presenza della gerente sarebbe sempre stata costante e regolare e che il fatto di svolgere anche un'altra attività lavorativa non sarebbe difforme dalle cogenti normative in materia. La signora _______, peraltro sorella del ricorrente, esercitava inoltre a titolo gratuito per dare una mano alla famiglia. Per questo motivo, a mente del ricorrente, una sua eventuale mancanza configurerebbe solo una lieve negligenza.

                                         A favore dell'insorgente vi sarebbe anche il fatto di aver subito provveduto a sostituire la gerente.

                                         ________ rileva altresì di aver già subito una sufficiente sanzione per aver dovuto chiudere l'esercizio pubblico per 5 settimane al fine di eseguire i lavori di risanamento pretesi dall'autorità.

                                         Infine, egli osserva che la multa è sproporzionata rispetto sia ai guadagni mediamente percepiti, sia al suo reddito.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione nelle sue osservazioni 21 aprile 2004 evidenzia che dai documenti agli atti risulta che la signora ________, dal 1986 al mese di maggio 2003, ha prestato servizio nel "Ristorante ___" in qualità di gerente per 20-25 ore settimanali, svolgendo nel contempo un'attività al 50% presso l'______________.

                                         L'autorità ritiene che la grave e continua violazione della legge e del regolamento giustifichi sia la multa sia il relativo importo. Questo poiché il signor _____, in qualità di gestore e responsabile dell'esercizio pubblico, è venuto meno ai propri doveri, tollerando per un esteso lasso di tempo (1996-maggio 2003) una gerenza non conforme ai dettami della legislazione in materia.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'art. 53 cpv. 2 Les pubb rinvia per quanto attiene alle modalità della presenza di un gerente al regolamento. Questo prevede all'art. 82 cpv. 1 che il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore.

                                         Ciò significa che, salvo in casi speciali (art. 84 RLes pubb) che qui non ricorrono, la gerenza deve essere l'unica attività svolta. Solo così vi è la garanzia che il gerente possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia, ecc.) come sancito dall'art. 81 RLes pubb.

                                         Affinché i menzionati compiti siano ossequiati è indispensabile che il gerente sia presente un determinato numero di ore nell'esercizio pubblico. Proprio per questo il Regolamento prevede all'art. 86 l'obbligo per il gerente di tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza.

                                 3.     In concreto non vi può essere dubbio che una presenza di ca. 25 ore la settimana non è sufficiente per rispettare gli obblighi imposti dalla legge. Un'occupazione di questo tipo non corrisponde certo ad un tempo pieno. Tant'è che la signora ________ era pure impiegata al 50% presso l'ospedale di _______.

                                         Il fatto di svolgere un'attività contemporanea alla gerenza è permesso dalla legislazione vigente solo in casi particolari, come per esempio la gerenza di un piccolo esercizio. Circostanza che qui non è data trattandosi di un ristorante con 244 posti interni e 50 posti esterni.

                                         Il gestore è l'imprenditore responsabile della conduzione dell'esercizio (art. 75 RLes pubb). In tale veste risponde pure in caso di gerenza irregolare.

                                         Questo giudice giunge quindi alla conclusione che il ricorrente ha commesso l'infrazione rimproveratagli. Non ha alcuna influenza il fatto che la sorella esercitasse l'attività per dare una mano alla famiglia e che, a suo dire, non percepisse nulla per il lavoro. Anzi, quest'ultima circostanza torna a sfavore dell'insorgente, poiché egli non dovendo stipendiare una gerente ha tratto per lungo tempo grande vantaggio dalla situazione illegale.

                                         Irrilevante pure per la commissione del reato l'immediata sostituzione della gerente e il fatto di aver dovuto chiudere l'esercizio pubblico.

                                 4.     La prima istanza ha commisurato la multa fondandosi principalmente sull'esteso lasso di tempo in cui l'infrazione è stata commessa. Questo criterio, seppur non trascurabile, non può tuttavia essere l'unico da prendere in considerazione. Occorre pure tenere conto dei motivi che hanno condotto al reato e della situazione personale del contravventore.

                                         In casu non ha particolare rilievo il fatto che la gerenza fosse stata affidata alla sorella per mantenere una conduzione famigliare dell'esercizio pubblico. Di maggiore momento per contro la situazione economica del ricorrente.

                                         Dalla dichiarazione d'imposta versata agli atti si evince che l'interessato ha affermato di percepire fr. 76'992.- l'anno (cfr. doc. 11). Dalla relativa notifica di tassazione risulta che il reddito imponibile per l'imposta cantonale è di fr. 31'871.-.

                                         Di fronte a queste cifre, pur tenendo conto del lasso di tempo in cui è stata commessa l'infrazione e del conseguente guadagno per l'insorgente, si giustifica una riduzione della multa a fr. 2'000.-. Parimenti deve essere ridotta la tassa di giustizia.

                                 5.     Il ricorso è pertanto parzialmente accolto e la multa diminuita come indicato.

                                         Visto l'esito del gravame non si può prescindere dal prelevare oneri di giudizio ridotti.

per questi motivi                 visti gli art. 53, 66 Les pubb; 75, 80 e segg. RLes pubb; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione 12 marzo 2004 n (401) 04 63/808 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione è così riformata:

                                         "A ________ è inflitta una multa di fr. 2'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 80.-".

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.-  e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

_________      

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2004.119 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.09.2004 30.2004.119 — Swissrulings