Incarto n. 30.2004.113/pg 6905/202
Bellinzona 13 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso _________ _________ 2004 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione _________ _________ 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della Circolazione ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per non aver osservato, alla guida del veicolo TI _________, un segnale di divieto di circolazione per autoveicoli.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento per il fatto che la contravvenzione inflittale è già stata regolarmente pagata nei termini previsti.
3. La Sezione della circolazione propone di annullare la decisione _________ _________ 2004.
4. Di conseguenza, alla luce della documentazione agli atti provante l'avvenuto pagamento entro i termini previsti, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ _________ 2004 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° _________ /_________ del _________ _________ 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, _________
Il presidente: Il cancelliere: