Incarto n. 30.2004.10/pg 33542/002
Bellinzona 9 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 gennaio 2004 presentato da
__________ ______________ __________
contro
la decisione 5 dicembre 2003 emessa da ______________
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Con scritto 2 gennaio 2004, ma spedito in data 9 gennaio 2004, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 5 dicembre 2003 con cui _________ _______ gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo articolato __________ __________ / __________, un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 10 dicembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, scadeva il 25 dicembre 2003; ritenuto che tale giorno, come il seguente, era festivo e che i giorni 27 e 28 dicembre erano sabato e domenica, il termine per per la presentazione del ricorso è scaduto effettivamente il 29 dicembre 2003.
Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 gennaio 2004 inoltrato da ________ ___________ è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
________ _____________, __________
Il presidente: Il cancelliere: