Incarto n. 30.2003.92/fc 6252/090
Bellinzona 11 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 26 febbraio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliata a __________, Via __________,
contro
la decisione 7 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
rilevato - che con lettera 3 luglio 2003 la denunciante ha chiesto di annullare la procedura
- che con lettera 9 luglio 2003 la Sezione della circolazione chiede di annullare la decisione in ordine;
decreta: 1. La decisione del 7 febbraio 2003 è annullata e il ricorso 26 febbraio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, (con incarto di ritorno) __________ __________, __________,
Il giudice: La segretaria: