Incarto n. 30.2003.91/AMM 6826/005
Bellinzona 30 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 marzo 2003 presentato da
_________ _________, _________ (patrocinata dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 18 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 settembre 2002 in territorio di Locarno:
"ha posteggiato il veicolo _________ per oltre 4 ore fuori dai posti delimitati […] l'infrazione è chiaramente documentata dalle dettagliate contro osservazioni 18 novembre 2002 dell'agente denunciante";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 marzo 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio e l'abbandono del procedimento di contravvenzione;
che in uno scritto del 18 marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_________) commina – per oltre 4 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "per oltre 4 ore fuori dai posti delimitati" (decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 18 novembre 2002 dall'agente denunciante);
che la ricorrente si duole invece di come il proprio veicolo sia stato posteggiato, per vero, "sul fondo part. no. _________ RFD _________ -______, di proprietà del signor _________ _________ ", con l'autorizzazione di quest'ultimo (ricorso, punto 1);
che, sempre stando all'insorgente, la rappresentazione grafica prodotta dall'agente denunciante sarebbe errata, come dimostrato dalle fotografie agli atti, scattate dall'interessata dopo aver rilevato l'avviso di contravvenzione sul parabrezza della propria automobile;
che la ricorrente adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale; donde il postulato annullamento della decisione impugnata, la cui motivazione differisce per di più da quanto indicato sull'intimazione di contravvenzione (ricorso, punto 2);
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dalla ricorrente, corroborata dalle fotografie agli atti, questo giudice non può giungere al convincimento che quest'ultima abbia effettivamente posteggiato in zona vietata;
che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessata dev'essere prosciolta dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non si è del resto opposta all'accoglimento del gravame;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria: