Incarto n. 30.2003.85/AMM 6198/004
Bellinzona 25 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 febbraio 2003 presentato da
___________ ___________, ___________ (difeso dal lic. iur. ___________ ___________, ___________)
contro
la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 28 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 10 dicembre 2002 in territorio di ___________:
"alla guida della vettura ___________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 febbraio 2003 in cui postula l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al comportamento dell'altro protagonista il quale avrebbe "cercato di superare la ___________ che lo precedeva nell'istante in cui, dopo averne segnalato l'intenzione, il suo conducente si apprestava a svoltare a sinistra" (ricorso, pag. 6 verso l'alto);
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro;
che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta del conducente della motocicletta non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 5 in basso);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a sottolineare di avere esposto il segnalatore e di avere notato, a manovra di svolta già cominciata, il motociclista in fase di sorpasso (verbale d'interrogatorio del 10 dicembre 2002, pag. 1 verso il basso);
che anche in sede ricorsuale l'interessato ribadisce di avere "badato che, nel momento di dare inizio alla svolta segnalata, non vi fossero veicoli intenzionati a superare il suo" (ricorso, punto 4 in fine), senza tuttavia addurre una previa osservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS;
che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante prima di segnalare il cambiamento di direzione, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere il motoveicolo in fase di sorpasso, desistere dalla manovra di svolta ed evitare, in ultima analisi, la collisione;
che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione,
che ciò vale a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente del motoveicolo (ricorso, pag. 6), dalla questione di sapere se i veicoli si siano urtati prima della caduta del centauro (ricorso, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto) e senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti;
che l'affermazione ricorsuale secondo cui i veicoli non avrebbero colliso prima della caduta della moto contraddice del resto le dichiarazioni rese dallo stesso insorgente davanti alla polizia cantonale, stando al quale "notavo che lo avevo sul fianco della vettura, tentavo di continuare diritto per evitare l'urto ma non potevo fare ciò. La moto entrava, seppur in modo lieve [donde l'assenza di ammaccature evidenti sulla parte superiore della fiancata, n.d.r.], in contatto con la mia auto alla fiancata lato sinistro, all'altezza della porta anteriore sinistra. […] A causa dell'urto il motociclista cadeva a terra e la moto si fermava sul piazzale del distributore sito alla nostra sinistra" (cfr. verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che il ricorso si rivela dunque anche su questo punto destituito di buon fondamento;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________, – lic. iur. ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).