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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2003 30.2003.78

23 juin 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,091 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.78/ROC/MAM 7055/009

Bellinzona 23 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario Michele Maggi per statuire sul ricorso 20 febbraio 2003 presentato da

___________ ___________,______________________ rappr. da: _________ _________ di _________ di _________ _________ SA _________,

contro

la decisione 14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, ___________,

letti ed esaminati                gli atti;

Ritenuto,                           in fatto

A.Con decisione 14 febbraio 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di ___________, del 29 novembre 2002, cui ha fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione del 18 dicembre 2002, avverso il quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni in data 27 gennaio 2003, respingendo sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a ___________ ___________, ______________________, una multa pari a fr. 500.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per essersi egli, alla guida della vettura _________, inoltrato in un'intersezione, ostacolando la marcia ad un motociclista, ___________ ___________, sopraggiungente da destra, il quale, pur riuscendo ad evitare la collisione, cadeva, e per avere egli di seguito abbandonato il luogo del sinistro. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 36 cpv. 2, 51 cpv. 1, 90 cfr. 1 e 92 cpv. 1 LCS, come pure dell'art. 14 cpv. 1 ONC.

B.La decisione dipartimentale è in particolare sorretta dalla deposizione fornita fronte alle forze inquirenti dal teste ___________ ___________, ___________, nel cui verbale di interrogatorio del 22.11.2002 egli ha in particolare dichiarato che al momento del predetto incidente della circolazione, egli si trovava fermo con amici al passaggio pedonale di Via _________ in prossimità dell’intersezione Via _________ - Via _________, e, da tale posizione poteva osservare il sopraggiungere della vettura guidata dal ricorrente lungo Via _________, il quale, circolando a velocità limitata e giunto all’intersezione con Via _________, anziché fermarsi proseguiva immettendosi nell’incrocio proprio nel mentre in cui sopraggiungeva da destra, su via _________ e a velocità molto moderata, la motoleggera guidata dalla parte lesa ___________, che frenava per evitare l’impatto con la vettura del ricorrente e conseguentemente, verosimilmente a causa del fondo bagnato e scivoloso, rovinava  a terra, unitamente al proprio motoveicolo, per poi rialzarsi prontamente ed essere aiutato dal teste stesso a risollevare la propria motocicletta, l’automobilista, ormai giunto al centro della fatidica intersezione, fermandosi per un breve istante ad osservare la scena e limitandosi, senza scendere dalla vettura, ad inveire nei confronti del teste e dei di lui amici in toni e modi poco edificanti per poi ripartire, senza fallo, su via _________ in direzione di Via _________.

C.La predetta testimonianza ha confermato integralmente la versione dei fatti fornita dal motociclista e protagonista (involontario?) dell’incidente, ___________ ___________ (che ha fra l’altro dichiarato di avere riportato delle ferite lievi alla gamba destra ed al gomito destro), il quale ha inoltre però sottolineato nel proprio verbale di interrogatorio 22.11.2002, il fatto che il ricorrente, al momento dei fatti, neppure gli avrebbe chiesto se si fosse fatto male a seguito della caduta, rammentandogli altresì che la stessa era unicamente dovuta ad una imprevidenza colpevole del suo protagonista.

D.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________ ___________ si aggrava ora davanti a questo Giudice chiedendone l'annullamento, sostenendo in particolare, come da lui dichiarato nel proprio verbale di interrogatorio 22.11.2002, che l’intera responsabilità dell’incidente sia da addebitare al motociclista che ha sì frenato bruscamente ed è di conseguenza caduto verosimilmente  scivolando a causa del fondo stradale bagnato, quanto precede però non a causa di una eventuale e denegata omissione delle regole della precedenza da parte del ricorrente il quale, al contrario, si sarebbe regolarmente fermato all’intersezione in esame, proprio per verificare e permettere, come da norma, la precedenza ai veicoli sopraggiungenti da destra. Malgrado la sua più totale estraneità ai fatti il ricorrente, pur non scendendo dalla vettura, si sarebbe comunque fermato, per spirito di solidarietà, al fine di verificare le condizioni di salute del malcapitato e una volta appurato che tutto si era risolto per il meglio, riprendeva la propria marcia in direzione di Via _________.

E.      La tesi ricorsuale sarebbe (parzialmente) sorretta dal documento A, prodotto dal ricorrente quale nuovo mezzo di prova in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 LPContr, che contiene una dichiarazione datata 5.02.2003 e apparentemente redatta da tale sedicente _________ _________, _________, nella quale questi asserisce di avere visto il giorno 22.11.2002 “ ___________ di ___________ ___________ approcciarsi lentamente all’incrocio Via ___________ /Via ___________ e fermarsi, quando arrivava a velocità abbastanza sostenuta uno scooter da Via ___________ e che, probabilmente frenando violentemente, è caduto sull’asfalto bagnato. Successivamente il signor ___________, avanzandio lentamente nell’incrocio, ha parlato allo scooterista che si era prontamente rialzato. Dopodiché il sig. ___________ è ripartito verso via ___________ ”. 

B.Con sue osservazioni 27 febbraio 2003, la Sezione della circolazione sostiene, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

Considerato,                     in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv. 2 prima frase LCS). In caso d'ifortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (art. 51 cpv. 1 LCS). Le persone coinvolte nell'infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la Polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all'accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell'infortunio senza il permesso della Polizia, fatti salvi casi eccezioniali, che, in concreto, non sono dati (cfr. art. 51 cpv. 2 LCS). Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo (art. 51 cpv. 3 LCS). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

3.La presente fattispecie offre pertanto, come visto, due elementi di prova (segnatamente le testimonianze dei sigg. ___________ ___________, ___________, e ___________ ___________, ___________) completamente contrastanti e divergenti l’uno dall’altro, ciascuno volto e, di principio, atto, a suffragare e sottomurare le reciproce versioni fornite dal ricorrente, da una parte, e dal competente Dipartimento, dall’altra. Null’altro. Nulla più. Nessuna ulteriore prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio.

4.Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Giudice dispone però di un ampio e libero potere di apprezzamento, limitato (recte: completato) dal noto principio "in dubio pro reo" (deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost), il quale, quo alla valutazione delle prove, comporta che il Giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).

5.Certo, proceduralmente, e alla luce dei principi testé citati, non è a priori condivisibile che a fronte di due elementi di prova di eguale portata che concludono diversamente, si decida di privilegiarne uno a detrimento dell’altro quando la soluzione corretta sarebbe quella di considerare l’elisione reciproca dei due mezzi di prova contraddittori, ma, concretamente, e a non averne dubbio, il peso specifico probatorio dell’uno (deposizione testimoniale di ___________ ___________), appare ben più importante, determinante e sottomurato dell’altro (dichiarazione scritta di ___________ ___________) - che neppure appare tale da manifestare i predetti rilevanti e insopprimibili dubbi ai fini di giudizio - e ciò sulla base delle costatazioni esposte nei considerandi a seguire.

6.In primis, è di fondamentale importanza rilevare il fatto che il contenuto delle deposizioni rilasciate dal teste ___________ ___________ scaturisce da un vero e proprio interrogatorio di quest’ultimo fronte alle forze inquirenti, ritualmente corretto ed in conformità dei principi costituzionali in materia, essendo stato questi segnatamente ed in particolare ammonito a dire la verità ai sensi dell’art. 128 CPPTi e reso pedissequamente attento delle conseguenze penali di cui all’art. 307 CPS (che prevede, in caso di falsa testimonianza resa sotto giuramento o promessa solenne, la pena della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi). Al contrario, la dichiarazione scritta (unilaterale) del teste ___________ ___________ non adempie a tali (importanti) requisiti formali, la sua efficacia probatoria apparendo, già solo per questo motivo, subordinata rispetto a quella scatente dal predetto verbale di interrogatorio del 29.11.2002, senza dubbio garante di maggiore affidabilità.

7.In secundis, le note massime giurisprudenziali e dottrinali, stabiliscono in particolare che una dichiarazione scritta di un terzo (come quella di cui al documento A allegato all’atto ricorsuale che concretamente ci occupa) è, di regola, irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, come in casu, su richiesta di una parte con l’intento di fornire una prova. Di conseguenza, la dichiarazione testimoniale scritta del 5.02.2003 di ___________ ___________, ___________,  manifestamente consegnata in un documento precostituito sui fatti sui quali lo stesso poteva essere benissimo sentito come testimone in giudizio o per rogatoria è da considerarsi inammissibile e, come tale, deve essere disattesa dallo scrivente Giudice.

8.In terzo luogo, va inoltre rilevato che il ricorrente neppure ha del resto ritenuto necessario dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto in questa sede proporre quale nuovo mezzo di prova, a suo sgravio, la vera e propria escussione testimoniale di ___________ ___________, ciò che, al contrario, questi ha negligentemente omesso.

9.In quarto luogo, sia detto abbondanzialmente, anche la tempistica concernente la dichiarazione scritta di cui al doc. A, suscita non pochi dubbi e perplessità. Essa è stata infatti redatta in data 5.02.2003, e ciò a oltre settantacinque giorni di distanza dall’accaduto (!) senza che il dichiarante avesse manifestato alcun desiderio di esprimersi in precedenza. Ciò appare tanto più sospetto se si considera che il ricorrente, generalmente prolisso nei proprio atti procedurali, neppure cerca minimamente di indicare le generalità del teste (la cui dichiarazione potrebbe oltretutto, per quanto è dato di sapere, anche apparire dubbia sotto un profilo soggettivo, se solo si considerasse, ad esempio, il rischio di un suo eventuale, e non conosciuto, rapporto di subordinazione con il ricorrente) né di spiegarne la sua improvvisa (tardiva) entrata in scena, che non può non lasciare di stucco…Anche per questi motivi, la pertinenza del predetto documento A non può non apparire di dubbia attendibilità  e ciò a discapito della tesi sostenuta dal ricorrente.

10.      Stante quanto precede, la deposizione del teste ___________ ___________ appare manifestamente più attendibile, affidabile e fedefacente rispetto a quella del teste ___________ ___________, motivo per cui lo scrivente Giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento e sulla base dei riscontri oggettivi di tale testimonianza, che risulta senz’altro essere completa, precisa e dettagliata e tale da potere essere considerata quale prova materiale inconfutabile, o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.

11.     

                                   .     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

richiamati                           gli artt. 36 cpv. 2, 51 cpv. 1, 90 cfr. 1, 92 cpv. 1 LCS, art. 14 cpv. 1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 20 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di Fr. 500.- inflitta con decisione 14 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, ___________, a ___________ ___________, ______________________.

                                 2.     La tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese per complessivi fr. 150.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale Federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ___________ ___________, ______________________, ___________, ___________ di assicurazione di ___________ ___________ SA, ___________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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