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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2003 30.2003.67

16 mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,276 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.67/ROC/MAM 3804/007

Bellinzona 16 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 8 febbraio 2003 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione 24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________

viste                                  le osservazioni  presentate in data 24 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 24 gennaio 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 15.10.2002 della Polizia Cantonale, posto di _________, cui hanno fatto seguito le osservazioni 31.10.2002 del ricorrente, con le quali questi ha sostanzialmente respinto ogni addebito, come pure le relative contro-osservazioni 8.09.2002 della competente autorità inquirente che ha riconfermato la bontà del predetto rapporto, nonché le pedisseque ulteriori osservazioni 20.11.2002 del ricorrente che, riconfermandosi nelle proprie posizioni, postula lo stralcio della procedura contravvenzionale) La Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________,  ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di fr. 200.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli alla guida della vettura targata _________ eseguito un’incauta manovra di sorpasso di due autoveicoli che si erano fermati per permettere ad un automobilista di immettersi, in manovra di retromarcia, sulla pubblica via, creando un potenziale pericolo per la circolazione. Fatti, questi, accertati il 13 ottobre 2002 in territorio di _________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 26 cpv. 1, 35 cpv. 2 e 3, 90 cfr. 1 LCS e art. 10 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro tale risoluzione _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 8 febbraio 2003, postulandone, invero senza motivazione alcuna, l’annullamento e richiamandosi implicitamente a quanto dichiarato in sede di osservazioni del 31.10.2002 e del 20.11.2002, dove questi ha sostenuto, in buona sostanza e per ciò che qui ci occupa, di avere sì superato due autovetture, tra cui quella della polizia cantonale, ferme sulla corsia di destra, ma di non avere comunque però causato alcun concreto pericolo, non conoscendo egli neppure il motivo della sosta delle predette autovetture. 

                                 C.     Con sue osservazioni 24 febbraio 2003, la Sezione della circolazione, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCS, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In questo contesto, è permesso fare un sorpasso, o girare un ostacolo, solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per altri veicoli (art. 35 cpv.2 prima frase LCS). Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di potere rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli (art. 35 cpv. 2 LCS). Chi sorpassa deve inoltre avere speciale riguardo agli altri utenti della strada ed in particolare a coloro che vuole sorpassare (art. 35 cpv. 3 LCS). In particolare, il conducente che vuole sorpassare, deve spostarsi a sinistra con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede, si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada (art. 10 cpv. 1 ONC).

3.L’irregolarità della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente, nodo gordiano della presente fattispecie, appare, come si vedrà ancora meglio in seguito, senz’altro accertata e questo alla luce dei precitati disposti di Legge. Le predette motivazioni e giustificazioni addotte dal ricorrente, e volte ad escludere ogni addebito di natura contravvenzionale, non sono state sufficientemente suffragate da consistenti indizi e riscontri oggettivi, il rapporto di un competente agente di polizia ben potendo del resto senz’altro considerarsi fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.

4.Il ricorrente neppure ha del resto ritenuto necessario dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPrContr, in virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto in questa sede addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha negligentemente omesso.

5.In particolare, è lo stesso ricorrente, nelle proprie osservazioni del 31.10.2002 ad ammettere quanto segue:  “Non ho sorpassato una colonna di veicoli ma solo due auto di cui una era l’auto della polizia citata nell’intimazione, ferme per non so quale motivo e comunque non ho causato un concreto pericolo; faccio notare che domenica quel tratto di strada che porta fuori dal _________ verso centro _________, la viabilità è molto difficoltosa anche per i parcheggi non regolari sulla sinistra di tale strada”.

6.Il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha dunque sorpassato più vetture, ferme ed incolonnate sulla regolare corsia di destra, senza assolutamente essersi reso conto della situazione, segnatamente del motivo per cui tali vetture si erano improvvisamente arrestate (e consistente nel fatto, accertato, che una terza vettura, cui era stata concessa la precedenza, stava imboccando, in retromarcia, la strada principale), quanto precede in crassa violazione degli obblighi di sicurezza e diligenza prescritti nei precitati disposti di legge (su tutti, art. 26 LCS), tanto più che _________ _________ aveva riconosciuto la particolarità del tratto di strada in questione, segnatamente la difficoltosa viabilità. Proprio a seguito di tali difficoltà, il ricorrente avrebbe pedissequamente dovuto adottare un comportamento di guida consono e adeguato alle circostanze concrete, frenando ed incolonnandosi sulla regolare corsia di destra, anziché, come invece avvenuto, immettersi sulla corsia di sinistra per bellamente sorpassare, senza avvedersi della situazione, e, quel che è peggio, senza minimamente controllarla, non preoccupandosi minimamente, né a priori né a posteriori, della manovra di retromarcia della predetta vettura. È solo per una questione di centimetri, o se si vuole, anche di fortuna, che il ricorrente non sia andato a cozzare contro la vettura in retromarcia, né  _________ _________ ha saputo dimostrare o quantomeno rendere verosimile il contrario. Il fatto che, concretamente, nessun danno si sia verificato, non comporta l’esclusione della contravvenzione, dacché la messa in pericolo concreta di beni giuridicamente protetti è comunque avvenuta, tanto più se si pon mente al fatto che in tutte le vetture coinvolte nella dinamica che qui ci occupa erano presenti più persone, attorno alla cui protezione ruota tutta la legge in materia di circolazione stradale e che anzi ,la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

                                 7.     Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione è punito con l’arresto o con la multa. In concreto, la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

richiamati                           gli artt. 26 cpv. 1, 35 cpv. 2 e 3, 90 cfr. 1 LCS e art. 10 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 8 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 200.- inflitta con decisione 24 gennaio 2003 dalla Sezione della circolazione, __________a _________ _________, _________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale Federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, _________ _________, _________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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