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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.04.2004 30.2003.397

5 avril 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·777 mots·~4 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.397/AMM 32829/001

Bellinzona 5 aprile 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 2 dicembre 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _____/____ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 12 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 25 luglio 2003 in territorio di _________:

                                         "Ha posteggiato il veicolo _________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 79 cpv. 4";

                                         che _________ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 dicembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare "invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida, a condizione che il conducente applichi "l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo" (art. 65 cpv. 5 seconda frase OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;

                                         che l'insorgente non contesta – di per sé – il posteggio in zona riservata agli invalidi né fa valere, per avventura, di essere al beneficio della relativa autorizzazione (cfr. anzi osservazioni del 2 [recte: 23] dicembre 2003: "è vero che la mia vettura è priva della necessaria autorizzazione al parcheggio");

                                         che egli si duole nondimeno di come "io stesso sono portatore di invalidità e se l'essere invalido non giustifica l'uso di posteggi per invalidi, allora non so che pensare. Sicuramente non mi posso inventare altre spiegazioni. Ribadisco soltanto che porto un'invalidità alla schiena che molto spesso mi dà dei forti dolori che riesco a fatica a camminare" (ricorso);

                                         che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del proprio agire non lo esimevano tuttavia dall'obbligo di farsi rilasciare dall'autorità competente la predetta autorizzazione e di apporla sul veicolo utilizzato;

                                         che una diversa soluzione renderebbe di fatto impossibile – per l'autorità preposta alla sorveglianza dei parcheggi – controllare il rispetto della normativa e sfocerebbe inevitabilmente nell'abuso delle aree riservate a discapito dei beneficiari dell'autorizzazione per invalidi;

                                         che l'insorgente non spende del resto una parola per spiegare il motivo per cui egli non si è mai fatto rilasciare siffatta autorizzazione;

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, pari alla sanzione comminata dall'ordinanza concernente le multe disciplinari, per avere posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che le circostanze particolari del caso concreto giustificano nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________, _________,

Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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