Incarto n. 30.2003.39/pg 259/801
Bellinzona 25 marzo 2003
Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________ __________,
contro
la decisione 22 novembre 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Letti ed esaminati gli atti
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. il 30 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- oltre che fr. 80 di tassa di giustizia e fr. 30 di spese per aver permesso l'entrata nel locale notturno da lui gestito a due avventori minorenni e aver consentito che venissero loro servite bevande alcoliche.
B. Dagli atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il 13 gennaio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr,
decreta: 1. Il ricorso 30 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: