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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.03.2003 30.2003.39

25 mars 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·273 mots·~1 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.39/pg 259/801

Bellinzona 25 marzo 2003  

Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da

__________ __________,  domiciliato a __________, Via __________ __________,

contro  

la decisione 22 novembre 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e   dell'immigrazione, __________,

                                         Letti ed esaminati gli atti

Ritenuto,                            in fatto ed in diritto

                                 A.     il 30 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- oltre che fr. 80 di tassa di giustizia e fr. 30 di spese per aver permesso l'entrata nel locale notturno da lui gestito a due avventori minorenni e aver consentito che venissero loro servite bevande alcoliche.

                                 B.     Dagli atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il 13 gennaio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7  LPContr, è scaduto infruttuosamente.

                                         Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 4, 7, 15 LPContr,

decreta:                    1.     Il ricorso 30 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

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