Incarto n. 30.2003.372/pg 01.405.01.24098.704
Bellinzona 17 dicembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 novembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione emessa dalla Ufficio esazione e condoni, __________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il 5 novembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione con cui l'Ufficio esazione e condoni ha inflitto a sua moglie una multa non meglio precisata.
2. In data 10 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta alla signora __________ __________, __________. Non risulta, tuttavia, esserci alcuna procura della suddetta che la autorizza a fare ricorso a suo nome.
Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
5. Vista la particolarità del caso - considerato oltretutto che in data 16 dicembre 2003 è stata prodotta in fotocopia la ricevuta di versamento della multa, il cui mancato pagamento aveva presumibilmente avviato la procedura - si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 5 novembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Ufficio esazione e condoni, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: