Incarto n. 30.2003.345/pg 29319/007
Bellinzona 18 novembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con per statuire sul ricorso 15 ottobre 2003 presentato da
___________ ___________, ___________,
contro
la decisione 29319/007 del 10 ottobre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre 2003 la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, oltre a fr. 20.- di tasse e fr. 10.- di spese, per aver posteggiato il veicolo __________ in zona rossa;
che in data 27 ottobre 2003 la polizia della città di ___________ nel proprio rapporto di controsservazioni propone di abbandonare il procedimento contravvenzionale menzionato, siccome viziato da errore;
che la Sezione della circolazione con lettera 4 novembre 2003 si astiene dal formulare osservazioni;
che alla luce di quanto sopra il ricorso va pertanto accolto e la decisione annullata con la conseguenza che non si prelevano né tasse né spese;
per questi motivi visti gli artt. 3, 27, 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 15 ottobre 2003 di ___________ ___________, ___________,è accolto .
Di conseguenza è annullata la decisione n°__________ /__________ del __________ 2003 emessa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________, ___________ ___________, ___________,
Il presidente: Il cancelliere: