Incarto n. 30.2003.329/AMM 27554/090
Bellinzona 23 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________ (rappresentato dalla, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa d _CRTE0
viste le osservazioni dell'8 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida del motoveicolo TI _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ _________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni dell'_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con una vettura sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare (prima di svoltare egli avrebbe fra l'altro verificato, controllando nello specchietto retrovisore sinistro e girando altresì il capo, che non sopraggiungessero veicoli: ricorso, pag. 2 a metà), bensì al comportamento dell'altra protagonista la quale avrebbe cominciato la manovra di sorpasso dopo ch'egli aveva manifestato l'intenzione di voltare a sinistra, in violazione dell'art. 35 cpv. 5 LCS (ricorso, pag. 2 verso il basso);
che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 2 in fondo);
che il Tribunale federale ha avuto modo ancora di recente di sottolineare come l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCS dev'essere inteso nel senso di non metterli in pericolo, specie quando costoro sono in fase di sorpasso, ritenuto come ogni modifica della direzione di marcia richiede una prudenza accresciuta, tale da imporre – quanto meno – uno sguardo nello specchietto retrovisore (DTF inedita _________._________ /2003 e _________._________ /2003 del _________ 2004, consid. 4.3 con riferimenti);
che, in concreto, dal fascicolo processuale – e segnatamente dalla dinamica dell'incidente descritta dai conducenti dinanzi alla polizia – non è tuttavia possibile evincere con certezza se il sinistro sia imputabile a una qualsivoglia violazione da parte dell'insorgente delle norme comportamentali sancite dal Tribunale federale in applicazione dell'art. 34 cpv. 3 LCS;
che, persistendo un ragionevole dubbio, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: