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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.01.2004 30.2003.326

20 janvier 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·808 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.326/AMM 27914/009

Bellinzona 20 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ 2003 presentato da

_________ RI0 _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 700.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura TI _________ non osservava un segnale indicante 'svoltare a destra' e transitava su una superficie vietata. In seguito non osservava un segnale indicante 'dare precedenza' e s'inoltrava in un'intersezione ostacolando la circolazione. Ometteva pure di rallentare e di fermarsi ad uno 'stop'. Inoltre non osservava a più riprese gli ordini di polizia […] l'infrazione non è stata contestata";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 14 cpv. 1, 36 cpv. 1, 67 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

                                         che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda della ricorrente intesa a essere convocata per un colloquio non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale dell'interessata non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un segnale indicante "svoltare a destra", per essere transitata su una superficie vietata, per non avere osservato un segnale indicante "dare precedenza", per essersi inoltrata in un'intersezione ostacolando la circolazione, per avere omesso di rallentare e di fermarsi a uno "stop" e per non avere osservato gli ordini di polizia (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale il _________ 2003);

                                         che le argomentazioni ricorsuali si esauriscono in sostanza nelle seguenti censure:

                                         "l'infrazione era lieve e non giustificava un intervento così drastico della polizia. Gli avvenimenti successi sono da collegare al fatto che l'agente (una donna) mi ha fermata e fin dall'inizio il suo approccio è stato tutt'altro che educato. In seguito mi teneva aperta la portiera della macchina in modo tale che si rompesse ed infine mi teneva i polsi delle braccia facendomi male senza nessun motivo. Io non ho fatto niente per oppormi, sono semplicemente stata costretta ad allontanarmi con la mia vettura in direzione della casa di mia mamma (a _________) per paura di essere percossa, o peggio, dall'agente; in quanto quest'ultima era molto alterata e mi provocava a più riprese. La prima infrazione che avevo commesso poteva essermi spedita a casa e non autorizzava l'agente a tali comportamenti";

                                         che l'asserito comportamento scorretto della polizia è stato categoricamente smentito dall'agente denunciante (cfr. rapporto di segnalazione del _________ 2003 allegato al già citato rapporto di contravvenzione) e non risulta sorretto dal benché minimo riscontro probatorio;

                                         che siffatto comportamento non giustificherebbe del resto lontanamente – comunque sia – le trasgressioni perpetrate dalla ricorrente alle norme della circolazione stradale, suscettibili di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica degli altri utenti della strada;

                                         che le giustificazioni addotte dall'insorgente non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per il resto proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 14 cpv. 1, 36 cpv. 1, 67 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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