Incarto n. 30.2003.306/AMM 25657/004
Bellinzona 8 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso dell'8 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati l'8 maggio 2003 in territorio di _________:
"alla guida del veicolo _________ ha circolato nell'abitato di _________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 69 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 64 km/h";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 settembre 2003 in cui postula un riesame del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_________) commina, per un eccesso di velocità in abitato da 11 a 15 km/h, una multa disciplinare di fr. 250.–;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 64 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che il ricorrente non nega di avere commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere in sostanza di essere incorso per la seconda volta in due anni nella medesima infrazione e di non essersi trovato in entrambe le occasioni "in giro come su una pista vedi _________ o quant'altro";
che ne desume, l'insorgente, come "il cartello o il limite concesso risulta un po' troppo basso", tanto più che "se la pattuglia della polcomunale di M.sio si dovesse fermar[e] per una mattinata e non come fanno loro per un'ora e mezza deducereste che le auto che transitano in quel tratto di strada su quaranta auto ne fermereste almeno 38";
che l'adombrata inadeguatezza del limite di 50 km/h nel tratto in questione non esimeva lontanamente l'interessato – comunque fosse – dall'obbligo di rispettare siffatta velocità massima, a lui del resto perfettamente nota in esito alla prima infrazione evocata nel ricorso;
che le ragioni addotte dall'insorgente non giustificano neppure una riduzione della multa, la cui entità corrisponde all'importo prescritto dal già citato elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari;
che l'autorità di primo grado non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando al trasgressore una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).