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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2004 30.2003.300

12 janvier 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,094 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.300/AMM 25233/003

Bellinzona 12 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 5 settembre 2003 presentato da

___________ ___________, ___________

contro

la decisione n. ______/_____ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 22 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 140.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 luglio 2003 in territorio di ___________:

                                         "ha circolato su sedime autostradale con il veicolo ___________ sprovvisto della vignetta per l'anno in corso.

                                         Inoltre ha abusivamente acceso i fari fendinebbia nonostante le condizioni atmosferiche non lo richiedessero";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 32 cpv. 1 ONC; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OUSN;

                                         che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 settembre 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente intesa a essere sentito (ricorso, pag. 4 in fondo) non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale dell'interessato non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che per l'art. 1 cpv. 1 OUSN i veicoli a motore e i rimorchi d'un peso totale sino a 3.5 t che circolano su strade nazionali di prima e seconda classe sono assoggettati a una tassa annuale di fr. 40.–; tali veicoli devono essere muniti di un contrassegno apposto conformemente alle prescrizioni;

                                         che giusta l'art. 32 cpv. 1 ONC – il quale concreta l'art. 41 cpv. 4 LCS – i fari fendinebbia possono essere accesi solo in caso di nebbia, tempesta di neve o forte pioggia e, di notte, su tratti con molte curve;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che per l'abuso dei fari fendinebbia l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–, mentre per la circolazione senza il contrassegno autostradale l'art. 10 OUSN prescrive una multa di fr. 100.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato su sedime autostradale con il veicolo ___________ sprovvisto della vignetta per l'anno in corso", e per avere "abusivamente acceso i fari fendinebbia nonostante le condizioni atmosferiche non lo richiedessero" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 16 luglio 2003 dalla polizia cantonale);

                                         che il ricorrente si duole anzitutto di essere stato costretto a circolare sul tratto autostradale in questione a causa della "presenza di lavori stradali che impedivano la percorrenza della strada cantonale" (ricorso, pag. 3 verso l'alto) e di essersi "limitato a percorrere un minimo tratto, uscendo al primo casello autostradale" (pag. 3 a metà);

                                         che, riguardo all'uso dei fari fendinebbia, l'insorgente fa valere di aver ritenuto opportuno, "non conoscendo la strada e trovandosi in difficoltà a causa dell'assenza di illuminazione e della numerosa e poco conosciuta segnaletica orizzontale, ... accendere le luci fendinebbia al fine di illuminare meglio la strada e quindi di evitare incidenti o comunque disagio agli altri automobilisti" (ricorso, pag. 4 nel mezzo);

                                         che la versione fornita dall'insorgente sulla necessità di circolare in autostrada risulta confutata dagli accertamenti dell'agente denunciante, il quale – in un successivo rapporto del 19 ottobre 2003 cui l'interessato non ha presentato osservazioni – ha precisato quanto segue:

                                         "la segnaletica da cantiere posta all'entrata autostradale di ___________ autorizza gli automobilisti a circolare senza il contrassegno autostradale sino alla prima uscita, vale a dire fino all'uscita di ___________ nord (circa 2 km).

                                         Per chi circola oltre questo tratto vi è l'obbligo d'applicare la vignetta autostradale sul veicolo. Quest'ultima poteva essere comprata presso l'area di servizio autostradale di ___________, oppure al posto di confine di ___________ ";

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, ma l'insorgente non evoca nel ricorso circostanze plausibili atte a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante, e neppure si esprime sulle circostanziate osservazioni presentate da quest'ultimo il 19 ottobre 2003;

                                         che sotto questo profilo il ricorso è destinato perciò all'insuccesso;

                                         che l'evocata opportunità di adoperare i fari fendinebbia non consente altresì di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come "le condizioni meteo erano buone e la visibilità normale" (contro-osservazioni del 19 ottobre 2003, pag. 1 in fondo; cfr. anche rapporto di contravvenzione, in fine), né l'insorgente si trovava a circolare su un tratto "con molte curve" nel senso dell'art. 32 cpv. 1 ONC;

                                         che neppure giova al ricorrente prevalersi di una sua possibile buona fede (ricorso, pag. 2 in alto e pag. 3 a metà), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 140.– per violazione delle norme menzionate nella decisione impugnata;

                                         che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 32 cpv. 1 ONC; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 10 cpv. 1 OUSN; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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