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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2004 30.2003.299

12 janvier 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·955 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.299/AMM 24662/004

Bellinzona 12 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso dell'8 settembre 2003 presentato da

___________  ___________, ___________ (difeso dall'avv. ___________ ___________, ___________)

contro

la decisione n. ______/_____ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 16 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 27 maggio 2003 in territorio di ___________:

                                         "alla guida della vettura ___________, dopo essersi fermato ad uno 'stop', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

                                         che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 settembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 16 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un autoveicolo avente la precedenza;

                                         che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 5 giugno 2003, pag. 4):

                                         "il protagonista ___________ circolava su via ___________ intento a recarsi verso il centro città. Giunto all'altezza dell'intersezione con viale ___________ (viale a senso unico percorso da tre corsie), prima di svoltare verso destra rispetto al suo senso di marcia, si arrestava regolarmente al segnale 6.11 'stop'.

                                         Dato che la corsia a lui più vicino, cioè quella riservata ai bus, era libera da traffico, riprendeva la marcia. Attraversava dapprima questa corsia ed in seguito raggiungeva quella centrale che in quel momento era percorsa a rilento da altri veicoli incolonnati. Visto che un conducente ivi circolante cedeva la strada al ___________, quest'ultimo dopo aver rallentato, si immetteva sulla terza corsia di sinistra senza di fatto avvedersi del sopraggiungere della protagonista ___________. L'urto avveniva fra la parte anteriore sinistra del veicolo Sabbadini e la parte anteriore destra del veicolo ___________ ";

                                         che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce – fra l'altro – di essersi immesso con circospezione sulla terza corsia osservando costantemente il traffico proveniente da sinistra e di non avere visto in tempo l'altro veicolo solo poiché apparso improvvisamente, con ogni probabilità a causa della sua velocità inadeguata (ricorso, pag. 3 verso l'alto; osservazioni del 24 luglio 2003, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; verbale d'interrogatorio dell'interessato, pag. 2 in alto, allegato al citato rapporto di polizia);

                                         che in ambito penale ognuno risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che l'insorgente si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa dell'altro conducente, non si sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento penale;

                                         che questo giudice, esaminando le versioni fornite dai protagonisti dell'incidente e gli accertamenti di polizia, non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza colpevole delle norme della circolazione;

                                         che, persistendo dubbi e incertezze, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

                                         che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – avv. ___________ ___________, ___________,

– Sezione della circolazione, ___________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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