Incarto n. 30.2003.284/pg 23230/008
Bellinzona 19 dicembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere _________ _________ per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________,
contro
la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione _________ _________ 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI _________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni"
Fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________ _________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr e 41 cpv.1 bis ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che ad altri contravventori, per la medesima infrazione, è stata annullata la multa e inoltre afferma di non essere disposta a pagare l'importo visto il luogo, l'ora e la posizione in cui si trovava il suo veicolo.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni.
Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli all'infuori dei velocipedi sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 metri per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (cfr. art. 41 cpv. 1 bis ONC).
3. Nel gravame la ricorrente non contesta di aver posteggiato il proprio veicolo sul marciapiede; tale considerazione trova inoltre conferma nel suo scritto _________ _________ 2003, da cui traspare che tutte le automobili, compresa quella dell'insorgente, erano state parcheggiate - tanto per usare le sue parole - in modo "non del tutto regolamentare" sul marciapiede in questione.
4. Il fatto sollevato dalla ricorrente, secondo cui l'ora fosse tarda e il passaggio dei pedoni non veniva per nulla intralciato, nulla muta in relazione alla multa inflittale, dal momento che tali giustificazioni sono inifluenti ai fini del giudizio. In effetti la legge, o meglio l'ordinanza sulle norme della circolazione, non fa alcun riferimento a orari particolari, ma sancisce unicamente il divieto di parcheggio sul marciapiede per tutti i veicoli tranne i velocipedi.
Le eccezioni menzionate nel testo legislativo si riferiscono unicamente al carico e scarico di merci o al far salire o scendere dei passeggeri; al riguardo, con ogni evidenza, non è sicuramente il caso nell'evenienza concreta se si considera oltretutto che tali operazioni devono avvenire nel più breve lasso di tempo possibile.
In merito all'asserzione della ricorrente, secondo cui ha lasciato una distanza libera per il passaggio di un metro, si rileva che tale spazio è inferiore a quanto prescritto dall'ordinanza sopra citata e oltretutto che questa circostanza è applicabile unicamente per le eccezioni di cui al capoverso precedente.
Di conseguenza il fatto di aver posteggiato sul marciapiede in questione per recarsi in discoteca costituisce una violazione delle regole della circolazione stradale e pertanto la contravvenzione inflitta alla ricorrente è giustificata.
5. L'eccezione sollevata dall'insorgente circa l'annullamento della multa ad altri contravventori nella medesima occasione e per la stessa infrazione - che peraltro contraddice il suo scritto del _________ _________ 2003 - non può trovare accoglimento, in quanto in ambito contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCstr e 41 cpv. 1 bis ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
2. La tassa di giustizia di 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________,
Il presidente: Il cancelliere:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).