Incarto n. 30.2003.273/AMM 23086/007
Bellinzona 12 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 5 agosto 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni dell'8 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 luglio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati in territorio di _________:
"ha posteggiato la vettura _________ dal 3 al 4.6.03 fuori dalle linee delimitanti un parcheggio in modo ingombrante, ostacolando la circolazione […] l'infrazione è chiaramente documentata dalle dettagliate controsservazioni del 27.6.03 inviate direttamente alla denunciata, dell'agente denunciante";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS;
che _________ _________, assistita dal marito, è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 agosto 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio o una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che è altresì vietato fermarsi dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 prima frase LCS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "dal 3 al 4.6.03 fuori dalle linee delimitanti un parcheggio in modo ingombrante, ostacolando la circolazione" (decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 27 giugno 2003 dall'agente denunciante);
che la ricorrente si duole anzitutto di come l'agente denunciante, di fronte alle contestazioni sollevate dal marito al momento di pagare la multa, abbia deciso "per un capriccio" di avviare la procedura ordinaria di contravvenzione;
che l'interessata lamenta inoltre "che l'agente opera con 2 pesi e 2 misure, poiché ancor oggi, tutti i veicoli fotografati all'epoca della contravvenzione sono stazionati nella medesima maniera e nei medesimi luoghi, perciò ne sono stati multati tanto meno richiamati" (ricorso, pag. 2 in alto);
che la decisione dell'agente denunciante di dare avvio alla procedura ordinaria mediante l'intimazione di un rapporto di contravvenzione appare formalmente corretta, giacché l'infrazione rimproverata all'insorgente – di per sé non contestata – esula dalle infrazioni soggette alla procedura semplificata prevista dalla legge sulle multe disciplinari (LMD, _________);
che nulla muta al riguardo la previa intenzione dell'agente di far rientrare la trasgressione nei limiti di un parcheggio fino a 2 ore fuori dei posti delimitati (cfr. l'avviso di contravvenzione allegato al ricorso);
che sull'adombrata disparità di trattamento, è appena il caso di ricordare come una possibile violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che la ricorrente, nella specie, si limita a lamentare una presunta tolleranza dell'agente denunciante nei confronti di terzi, senza pretendere – per avventura – che nei casi da essa evocati l'infrazione si sia protratta per oltre 10 ore com'è il caso in concreto, né tanto meno che l'autorità preposta al perseguimento di siffatte infrazioni – ossia la Sezione della circolazione – intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;
che, per il resto, l'insorgente non nega come detto di aver perpetrato l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;
che l'entità della multa, per finire, risulta finanche modesta ove si consideri come l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– fino a 10 ore di parcheggio e, nella fattispecie, l'infrazione è durata almeno 30 ore (osservazioni del 27 giugno 2003 dell'agente denunciante, punto 1);
che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).