Incarto n. 30.2003.263/AMM 21562/004
Bellinzona 12 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 luglio 2003 presentato da
_________ _________, _________ _________ (rappresentato dalla _________ Protezione Giuridica SA, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _______ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 5 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 luglio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 12 maggio 2003 in territorio di _________:
"alla guida della vettura _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 5 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente intesa all'audizione testimoniale di _________ _________ non merita accoglimento, tale prova non apparendo suscettibile – come si dirà in appresso – d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e si duole in sostanza di come il conducente della motoleggera non abbia visto l'indicatore di direzione da egli inserito prima di porsi in preselezione (ricorso, pag. 3 a metà);
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, giacché in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro, ove solo si consideri come l'indicatore di direzione inserito dopo l'incidente (dichiarazione di _________ _________ allegata al ricorso quale doc. E) non permette di determinare il momento in cui l'insorgente ha azionato siffatto dispositivo;
che l'audizione testimoniale dello stesso _________ _________ (ricorso, pag. 4 in fondo) – il quale non ha "direttamente preso atto della dinamica dell'incidente" (ricorso, pag. 3 a metà) – appare dunque ininfluente ai fini del giudizio;
che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta del conducente della motoleggera non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a sottolineare di avere inserito "per tempo l'indicatore sinistro del veicolo" prima di spostarsi "sulla parte sinistra della corsia di marcia" (ricorso, pag. 2 verso il basso);
che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere la motoleggera che si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione;
che in siffatte evenienze, considerata la dinamica del sinistro descritta dallo stesso ricorrente, questo giudice perviene al convincimento che l'interessato abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________ _________, – _________ Protezione Giuridica SA, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).