Incarto n. 30.2003.223/AMM
Bellinzona 2 settembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 giugno 2003 presentato da
_________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente fa valere quanto segue:
"Mi sembra un po' eccessivo denunciare qualcuno per aver posteggiato per un'ora e mezzo in un posteggio 'privato' alquanto vuoto per quell'ora e visto che con la denunciante ho anche parlato al telefono non mi sembra il caso che per altri artigiani ed operai maleducati (come a sua volta mi ha detto) che uno viene denunciato. Capisco l'inconveniente che le hanno portato e trovo sbagliato che per persone maleducate ci devono andare di mezzo tutti.
Visto che la situazione mi pare sia andata a risolversi da sola e per l'equivoco che il mio autista si sia fermato ed è incappato resto ancora con il pensiero della mia prima lettera di spiegazione del 18 aprile";
che le motivazioni addotte dall'insorgente a sostegno dell'infrazione non consentono – di per sé – di scostarsi dalla decisione impugnata;
che, nondimeno, dal ricorso – come pure dalle osservazioni del 18 aprile 2003, rimaste su questo punto incontestate – si evince come il reato non sia stato commesso dal ricorrente, ma da un operaio della sua impresa di pittura;
che, ciò posto, l'insorgente non può essere multato – quale titolare dell'impresa o detentore del veicolo – per un'infrazione perpetrata da terzi;
che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria: