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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.07.2003 30.2003.222

18 juillet 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,020 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.222/ROC/MAM 18602/009

Bellinzona 18 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore _________ _________ per statuire sul ricorso 18 giugno 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni  9 luglio 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

1.Con decisione _________ _________ 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 29.04.2003 della Polizia cantonale, posto di Camorino, regolarmente intimato al ricorrente e avverso il quale egli si è astenuto dal formulare osservazioni in merito), la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a _________, _________, una multa di Fr. 500.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli omesso di sottoporre il veicolo TI 1842, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali; fatti, questi ultimi, avvenuti ed accertati in territorio di _________ in data _________ 2003. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS, come pure degli artt. 59 lett.a cpv. 1 e 96 ONC.

2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è insorto con tempestivo ricorso _________ 2003, postulandone l’annullamento e adducendo a motivazione il fatto che immediatamente dopo l’intervento della polizia cantonale di data _________ 2003, lo stesso giorno, egli si sarebbe rivolto al proprio elettrauto ai fini di effettuare il regolare controllo delle emissioni dei gas di scarico (senza che lo stesso potesse però essere prontamente eseguito, il relativo apparecchio essendo in riparazione) e sottolineando inoltre come in quel periodo il ricorrente medesimo fosse assente all’estero per motivi personali.

3.Con sue osservazioni 9.07.2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

4.La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

5.Giusta l’art. 59 lett. a cpv. 1 ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione giusta le specifiche disposizioni di cui all'art. 35 OETV.

6.Il precedente disposto di Legge, fondato sulla base legale di cui all’art. 8 cpv. 2 LCS, rientra senz’altro nell’ottica di preponderanti esigenze relative alla protezione dell’ambiente, attorno alla quale ruotano parecchie disposizioni della Legge in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustificano e le danno fondamento costituzionale.

7.Circa la fattispecie oggettiva e soggettiva dell’infrazione imputata al ricorrente, non vi è dubbio che questi abbia effettivamente omesso di sottoporre il proprio veicolo al predetto controllo. È il ricorrente medesimo che, del resto, né contesta tale omissione, né obietta alcunché circa l’invero lungo periodo intercorso dalla scadenza dell’ultimo relativo controllo (gennaio 2002, cfr. rapporto di contravvenzione _________ 2003).

8.Il ricorrente, come detto in precedenza, allega alcune giustificazioni che non possono però essere ritenute ai fini del presente giudizio (se non, almeno parzialmente, nell’ambito della commisurazione della pena, di cui si dirà meglio in seguito). In primis poiché tali asserzioni sono rimaste, appunto, allegate e non sono state sufficientemente sottomurate dal ricorrente (il quale, sia detto abbondanzialmente, neppure ha ritenuto necessario, ai fini di provare o quantomento rendere verosimile quanto precede, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questi avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio). In secundis, il fatto di essere assente all’estero e di non utilizzare conseguentemente la vettura in questione, non rappresenta in sé e di per sé eccezione alcuna all’obbligo del detentore di verificare i gas di scarico del proprio veicolo, la Legge non prevedendo esplicitamente simile evenienza. In terzo luogo, bene ha senz’altro fatto il ricorrente, subito dopo le costatazioni effettuate dalla Polizia cantonale, a rivolgersi prontamente presso un elettrauto al fine di eseguire l’auspicato controllo, ma tale atteggiamento non modifica però punto la sua precedente passività in tal senso, durata, appare appena il caso di ricordarlo, ben 16 mesi.

9.Orbene, giusta i combinati artt. 103 cpv. 1 LCS e 96 ONC, chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 59 lett. a ONC, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente della (parziale) ammissione di colpevolezza del ricorrente, come pure dell’atteggiamento da questi tenuto immediatamente dopo le costatazioni delle competenti forze inquirenti (ed in particolare il tentativo di porre rimedio al più presto alla sua precedente manifesta omissione), appare d’uopo accogliere parzialmente il gravame, nel senso di ridurre pedissequamente la multa ad un importo pari a fr. 300.- (anziché fr. 500.-), con conseguente rinuncia, in virtù dei principi generali della soccombenza, all’accollo di tasse e spese di giudizio di questa sede. L’importo della multa così come or ora commisurato, appare per altro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contentuo nei limiti concessi dalla Legge.

per questi motivi                 richiamati gli artt. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS, artt. 59 lett.a cpv. 1 e 96 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso _________ 2003 di _________, _________, è parzialmente accolto.

                                    §   Di conseguenza la multa inflitta a _________, _________, con decisione 13.06.2003 della Sezione della Circolazione, Camorino, viene ridotta a Fr. 300.- (trecento).

2.Non si percepiscono né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

 - Sezione della circolazione, Camorino,  - _________, _________,

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

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