Incarto n. 30.2003.219/pg 701/190
Bellinzona 5 novembre 2003
Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 giugno 2003 presentato da
__________ __________, __________, rappr. da: Casinò __________ SA, __________,
contro
la decisione 13 giugno 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
rilevato che lo scritto 18 giugno 2003 della Casinò __________ SA è stato trasmesso in data 24 giugno 2003 alla scrivente autorità dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per ragioni di competenza, in quanto era stato considerato un ricorso nei confronti della decisione 13 giugno 2003 emessa nei confronti di __________ __________;
che in data 27 giugno 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato a questa autorità che l'invio 24 giugno 2003 doveva essere considerato come non avvenuto;
che di conseguenza lo scritto 18 giugno 2003 non è un ricorso avverso la decisione 13 giugno 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nei confronti di __________ __________;
decreta: 1. Il ricorso 18 giugno 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________, Casinò __________ SA, __________
Il presidente: Il cancelliere: