Incarto n. 30.2003.214/AMM 16907/006
Bellinzona 27 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 giugno 2003 presentato da
____________ ____________, ____________
contro
la decisione n. ____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 giugno 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 30 marzo 2003 in territorio di ____________:
"alla guida della vettura ____________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che ____________ ____________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 giugno 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa;
che in uno scritto del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare (egli avrebbe in effetti verificato che non sopraggiungessero veicoli, inserito l'indicatore di direzione e si sarebbe correttamente posto in preselezione: ricorso, pag. 1 in basso), bensì al comportamento dell'altra protagonista la quale avrebbe cominciato la manovra di sorpasso dopo ch'egli aveva manifestato l'intenzione di voltare a sinistra, in violazione dell'art. 35 cpv. 5 LCS (ricorso, pag. 2 a metà);
che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 2 nel mezzo);
che, in concreto, dal fascicolo processuale – e segnatamente dalla dinamica dell'incidente descritta dai conducenti dinanzi alla polizia – non è possibile evincere con certezza se il sinistro sia in qualche modo riconducibile a una violazione da parte dell'insorgente delle norme comportamentali sancite dal Tribunale federale, o se sia per converso dovuto a un indebito sorpasso dell'altra conducente;
che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS, sicché l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non si è altresì opposta all'accoglimento del ricorso;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
che l'interessato ha agito del resto senza l'ausilio di un patrocinatore e non ha dovuto perciò sopportare spese di rilievo;
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ____________ ____________, ____________, – Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La segretaria: