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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.05.2003 30.2003.20

14 mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·839 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.20/STD 1085/007

Bellinzona 14 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 29 gennaio 2003 presentato da

_________  _________, domiciliato a _________,

contro

la decisione _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 24 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto,                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione con decisione _________ _________ 2003 ha inflitto al signor _________ _________ una multa di fr. 120.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 3 aprile 2002 in territorio di _________: "Ha posteggiato il veicolo TI _________ prima di un'intersezione almeno di 5 metri dalla carreggiata trasversale ";

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS, 18 cpv. 2 lett. e, 19 cpv. 2 lett. a ONC.

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 24 febbraio 2003 la Sezione della circolazione auspica la reiezione del ricorso, ritenendo la decisione impugnata fondata e suffragata da sufficienti prove;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che ci si potrebbe invero chiedere se l'allegato ricorsuale – il quale si limita a far riferimento a una lettera di osservazioni del 27 maggio 2002 alla polizia comunale – adempia i requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;

                                         che il quesito può nondimeno rimanere indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le ragioni esposte in appresso;

                                         che per l'art. 37 cpv. 2 LCS è severamente vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo per la circolazione. A tal proposito l'art. 18 cpv. 2 lett. d ONC sancisce la proibizione di fermarsi volontariamente alle intersezioni, così come prima e dopo di esse ad una distanza minore di 5 metri dalla carreggiata trasversale. L'art. 19 cpv. 1 lett. a ONC precisa infine che non è consentito il parcheggio laddove nemmeno la fermata è permessa;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza dell'art. 19 cpv. 1 lett. a ONC, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.--. Nei casi in cui invece si tratta di una semplice fermata ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. d ONC, la multa prevista risulta essere di fr. 80.--;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio veicolo prima di un'intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;

                                         che il ricorrente non contesta il fatto che il proprio veicolo fosse stato parcheggiato nelle vicinanze di un'intersezione, a meno di 5 metri dalla stessa, ma semplicemente che egli lo abbia fatto nell'ambito dello svolgimento della propria professione, per effettuare una consegna di bibite (cfr. lettera del 25 gennaio 2003 e bollettino di consegna, allegati al ricorso del 29 gennaio 2003);

                                         che in effetti il fatto di immobilizzare un veicolo allo scopo di procedere al carico ed allo scarico di merce, rappresenta una fermata ai sensi dell'art. 18 ONC e non un parcheggio (cfr. Bussy/Rusconi, CSCR, art. 18 ONC, n. 1.1);

                                         che le motivazioni addotte non consentono comunque di legittimare la sosta in zona vietata;

                                         che pertanto la multa comminata deve conseguentemente essere ridotta a fr. 80.--, oltre spese;

                                         che in simili evenienze si giustifica pertanto di accogliere parzialmente il ricorso ai sensi dei considerandi;

                                         che visto l'esito della presente causa appare equo mandare esente il ricorrente dal pagamento di tassa e spese ad essa relativa, mentre restano a suo carico quelle della precedente procedura;

per questi motivi,                visti gli art. 37 e 90 n. 1 LCS; 18 e 19 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § Pertanto al signor _________ _________, _________, è inflitta una multa di fr.80.--, a cui vengono sommati fr. 40.-- di tassa di giustizia e fr. 20.-- di spese per la procedura di fronte all'Ufficio giuridico della sezione della circolazione, per un totale di fr. 140.--.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________,

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

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