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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2003 30.2003.198

22 août 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·914 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.198/AMM 15857/004

Bellinzona 22 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 maggio 2003 presentato da

__________   __________, __________  1987, __________ (rappresentato dalla madre __________  __________, __________)

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 16 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a __________  __________ (quindicenne) una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 21 marzo 2003 in territorio di __________:

                                         "ha circolato con il ciclomotore __________  sprovvisto del contrassegno valido e relativa copertura assicurativa. Il veicolo è pure stato manomesso in modo tale che avrebbe potuto superare la velocità massima autorizzata di 30 km/h. Velocità dichiarata = 45 km/h. Inoltre ha trasportato abusivamente un passeggero";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 25, 29, 30 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 ONC; 94 cpv. 6 e 145 n. 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b e c OAV; 175 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV;

                                         che __________  __________, rappresentato dalla madre, è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 maggio 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 16 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato con il ciclomotore __________  sprovvisto del contrassegno valido e relativa copertura assicurativa. Il veicolo è pure stato manomesso in modo tale che avrebbe potuto superare la velocità massima autorizzata di 30 km/h. Velocità dichiarata = 45 km/h. Inoltre ha trasportato abusivamente un passeggero" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 22 marzo 2003 dalla polizia cantonale);

                                         che il ricorso si esaurisce nelle seguenti argomentazioni:

                                         "Mio figlio ha ricevuto la presente multa e io da rappresentante legale mi sento obbligata a comunicarle che non trovo sia una giusta decisione! Mio figlio aveva delle mancanze al suo ciclomotore e ha anche portato un altro giovane sul portapacchi questo è giusto ma non credo che sia giusta la vostra decisione dato che mio figlio aveva appena acquistato il ciclomotore. Non gli è stato nemmeno concesso di rimettere apposto tutte queste cose come lo concedete ad altri giovani! Riconosciamo che era sprovvisto del bollino assicurativo ma allora non capisco perché non sono stata avvisata dalla polizia dato che lui è ancora minorenne, invece di avvisarmi l'hanno lasciato continuare a circolare e con questo non sono assolutamente d'accordo!";

                                         che, riguardo all'adombrata disparità di trattamento, è appena il caso di ricordare come una possibile violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

                                         che il ricorrente, nella specie, si limita a lamentare non meglio precisate concessioni "ad altri giovani", senza evocare un solo caso concreto né tanto meno pretendere – per avventura – che l'autorità intenda mantenere l'asserita prassi illegale;

                                         che sotto questo profilo il ricorso si rivela quindi d'acchito inconsistente;

                                         che neppure la minore età dell'insorgente ostava all'emanazione della querelata decisione (cfr. gli art. 89 CP e 9 cpv. 3 della legge sulla magistratura dei minorenni), l'interessato avendo già compiuto quindici anni al momento dei fatti, come risulta dai dati indicati nel rapporto di contravvenzione del 22 marzo 2003;

                                         che, per il resto, il ricorrente non nega di aver perpetrato le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;

                                         che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e alla giovane età dell'interessato, come pure contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 25, 29, 30 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 ONC; 94 cpv. 6 e 145 n. 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b e c OAV; 175 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– __________  __________, __________, – __________  __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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