Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2003 30.2003.197

22 août 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·788 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.197/AMM 15324/090

Bellinzona 22 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 maggio 2003 presentato da

__________   __________  __________, __________

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 10 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a __________  __________  __________  una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 22 ottobre 2002 in territorio di __________:

                                         "Ha posteggiato il veicolo __________  omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 4 OSS;

                                         che __________  __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 maggio 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è, sotto questo profilo, ricevibile;

                                         che ci si potrebbe invero interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il ricorrente si limita a rinviare alle argomentazioni contenute in altri allegati;

                                         che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il ricorso dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 48 cpv. 4 OSS, il conducente che posteggia l'autoveicolo in un'area di circolazione segnalata conformemente al capoverso 2 deve posizionare immediatamente la freccia del disco sulla lineetta susseguente l'ora d'arrivo (prima frase); egli metterà il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (seconda frase);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'omissione di porre il disco di parcheggio in modo ben visibile, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato il ricorrente, come detto, per avere "posteggiato il veicolo __________  omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e alle contro osservazioni del 6 marzo 2003 presentate dall'agente denunciante);

                                         che l'insorgente si duole in sostanza di come "aucun signal de restriction n'est visible et ce n'est après une 'reconnaissance' ultérieure durant la journée que j'ai constaté la présence tout à fait irrégulière d'un signal" (osservazioni del 24 febbraio 2003 alla Sezione della circolazione, richiamate nel ricorso);

                                         che nel suo rapporto di contro osservazioni del 6 marzo 2003 l'agente denunciante, dopo aver esperito un sopralluogo su invito dell'autorità di primo grado, ha avuto modo di accertare come la segnaletica litigiosa sia stata posata in modo corretto e facilmente visibile (cfr. anche la documentazione fotografica allegata al medesimo rapporto);

                                         che la lamentata carente illuminazione notturna del segnale non esimeva altresì l'interessato – una volta posteggiato il veicolo in un'area delimitata da linee di colore blu – dal dovere di verificare l'esistenza della segnaletica in questione;

                                         che l'eventuale buona fede del ricorrente non può giovargli, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale sono per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 40.– per violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 4 OSS;

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– __________  __________  __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2003.197 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.08.2003 30.2003.197 — Swissrulings