Incarto n. 30.2003.190/AMM 14318/006
Bellinzona 21 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 26 maggio 2003 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 10 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 9 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 13 novembre 2002 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv. 1bis ONC;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 maggio 2003 in cui postula in sostanza – previo esperimento di un sopralluogo – l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda intesa all'esperimento di un sopralluogo non merita accoglimento, giacché non è dato a divedere in che modo siffatto mezzo di prova sarebbe suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 43 cpv. 2 prima frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni siano svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, senza lasciare lo spazio di 1.5 m riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina – fino a 60 minuti di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale il 23 gennaio 2003);
che l'insorgente si duole di come il veicolo sia stato "parcheggiato volutamente verso il ciglio del marciapiede per permettere ai pedoni un libero passaggio e non come dice l'agente che sono stati obbligati a passare sulla strada principale", di come l'agente denunciante non abbia "dovuto far nessun tipo di segnalazioni per far circolare liberamente il traffico", di come l'interessato non fosse "a passeggio ma stavo lavorando e stava piovendo, quindi un po' di tolleranza dovrebbe essere concessa per chi lavora" e di come "i veicoli che sopraggiungevano da via __________ avevano abbastanza visuale per immettersi in via __________, in quanto il furgone era parcheggiato ad almeno 7 metri dall'incrocio" (cfr. osservazioni del 1° aprile 2003 cui il ricorso in sostanza rinvia);
che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che tuttavia – a prescindere dalla questione di sapere se i pedoni fossero obbligati o no a passare sulla strada principale – il ricorrente nemmeno pretende di aver posteggiato sul marciapiede lasciando uno spazio di almeno 1.5 m;
che nulla induce pertanto a discostarsi, su questo punto, dalle constatazioni dell'agente della polizia comunale;
che, per il resto, le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano dall'obbligo di posteggiare il veicolo conformemente alle prescrizioni legali;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.– per violazione degli art. 43 cpv. 2 LCS e 1 cpv. 1bis ONC;
che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).